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Criteri e regole per la pianificazione sui mezzi di comunicazione di massa

L'Amministrazione dello Stato, nella pianificazione delle proprie campagne di comunicazione istituzionale, è tenuta a rispettare  la ripartizione per quote prevista dall'art. 41, decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177. Tale ripartizione è sottoposta al controllo da parte dell'Autorità Garante per la Comunicazione.

Le quote in sintesi

Ogni Amministrazione deve impegnare, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario di ogni capitolo destinato alla pubblicità istituzionale:

  • almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, a favore di radio nazionali o equiparate stampa ai sensi  della Legge 7 agosto 1990, n. 250, Art. 10, comma 1, che trasmettono quotidianamente programmi informativi per almeno il 25% delle ore di trasmissione, a favore dei siti Internet iscritti al Registro Operatori Comunicazione (ROC);
  • almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione Europea.

Le affissioni (outdoor) non sono computate ai fini dell’applicazione delle quote di destinazione di cui al citato art. 41, decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177

Normativa

Per maggiori informazioni

Servizio per la comunicazione istituzionale

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