Cos’è la SIAE
La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è, nel nostro ordinamento, il principale ente preposto alle attività di tutela, intermediazione e gestione dei diritti d’autore.
Svolge altresì, per conto dello Stato, funzioni di interesse generale, quali la riscossione del gettito di natura tributaria derivante dall'apposizione del «contrassegno» sui supporti multimediali e dei proventi relativi all'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi.
Ai sensi della Legge 9 gennaio 2008, n. 2, la SIAE è ente pubblico economico a base associativa, disciplinato secondo le regole del diritto privato.
La SIAE opera sotto la vigilanza congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.
Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla SIAE attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri è affidato al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai sensi del D.P.C.M. 10 luglio 2008.
Lo Statuto della SIAE attualmente in vigore è stato approvato con D.P.C.M. del 16 marzo 2018.
La vigilanza sulla SIAE
I compiti delle Amministrazioni vigilanti sulla SIAE, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 2 del 2008, sono:
- l’approvazione dello Statuto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- la nomina del Presidente, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione da parte dell’Assemblea della SIAE.
Lo Statuto della SIAE, inoltre, attribuisce alle Autorità di vigilanza i seguenti compiti:
- la designazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza nominati dal Consiglio di Gestione (art. 22, comma 1, lettera p);
- l’acquisizione, entro il 30 giugno di ogni anno, della Relazione annuale sui risultati dell’attività svolta, relativa ai profili di trasparenza ed efficienza, redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (art. 22, comma 1, lettera t);
- la designazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di un componente effettivo con funzioni di Presidente e di un componente supplente del Collegio dei revisori (art. 24, comma 2);
- l’acquisizione dei verbali del Collegio dei revisori (art. 24, comma 9);
- la designazione vincolante del Presidente dell’Organismo di vigilanza idoneo a prevenire i reati, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (art. 28, comma 1 e 3) scelto tra i magistrati della Corte dei Conti previa designazione del Presidente della Corte dei Conti;
- l’acquisizione del rendiconto straordinario e del relativo piano, qualora la riserva permanente del patrimonio della Società si riduca al di sotto il limite di dieci milioni di euro (art. 30, comma 9);
- l’acquisizione del bilancio di previsione della Società (art. 32, comma 6);
- l’approvazione del rendiconto di gestione (bilancio consuntivo), entro 60 giorni dalla sua trasmissione da parte della Società, fatta salva la sospensione del termine in caso di eventuali richieste di ulteriori elementi o informazioni (art. 33, comma 13);
- l’acquisizione delle contabilità analitiche relative alle Sezioni in cui sono classificate le opere tutelate dalla SIAE (art. 35, comma 2);
- l’acquisizione del Regolamento del Fondo di solidarietà a favore degli autori in situazione svantaggiata (art. 37, comma 5);
- l’acquisizione del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento e del Codice etico della Società (art. 38, commi 1 e 2).
- l’approvazione del regolamento di mediazione o arbitrale delle controversie, ove adottato con delibera del Consiglio di sorveglianza su proposta del Consiglio di gestione, nel rispetto e previsioni di cui al D. Lgs. n. 28 del 2010.