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Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

1 dicembre 2010

Presentazione

Ogni anno, in Italia, i fallimenti delle imprese di costruzione coinvolgono un numero consistente di famiglie che investono nell’acquisto di immobili in costruzione tutte le proprie risorse economiche.
La necessità di un sistema di tutela dei promissari acquirenti in caso di crisi dei costruttori è stata recepita dal decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 (entrato in vigore il 21 luglio 2005), che ha introdotto nel nostro ordinamento - in attuazione della delega al Governo prevista dalla Legge n. 210 del 2 agosto 2004 - un sistema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di beni immobili da costruire, articolato su due binari:

  • per le promesse di acquisto stipulate successivamente al 21/07/2005 è stabilito l’obbligo per i costruttori di rilasciare ai promissari acquirenti una fideiussione a garanzia delle somme riscosse fino al trasferimento della proprietà (art. 2 del D.Lgs. n.122/05), nonché di consegnare all’acquirente una polizza assicurativa a copertura dei danni all’immobile derivanti da difetti manifestatisi successivamente alla stipula del contratto di compravendita (art. 4 del D.Lgs. n.122/05);
  • per i promissari acquirenti di immobili da costruire che, a seguito procedure di crisi dei costruttori verificatesi tra il 31/12/1993 ed il 21/07/2005, abbiano subito la perdita di somme di denaro od altri beni senza aver conseguito la proprietà dell’immobile, od altro diritto reale di godimento, ovvero lo abbiano acquisito dovendo pagare un prezzo maggiore rispetto a quello convenuto, è invece riconosciuto il diritto all’indennizzo da parte del Fondo di Solidarietà (art. 12 del D.Lgs. n.122/05).

L’unica fonte di alimentazione del Fondo è pari ad una quota (già oggi quella massima del 5 per mille) dell’importo di ogni fideiussione rilasciata dai costruttori. Attualmente le disponibilità del Fondo sono molto inferiori alle aspettative, in sostanza circa un quinto rispetto alle previsioni formulate sulla scorta dell’entità delle contrattazioni immobiliari.

L’attuale situazione non solo penalizza le vittime dei fallimenti verificatisi fino al 21/07/2005, ma rischia di compromettere l’intero sistema di tutela voluto dal legislatore: infatti chi acquista un’abitazione in costruzione dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 122/05 non è garantito né dalla fideiussione, ove non rilasciata dal costruttore, né dal diritto di accedere al Fondo che tutela solo le vittime dei fallimenti verificatisi, come detto, fino al 21/07/2005.

Per questi motivi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con la Consap S.p.A., gestore del Fondo di Solidarietà, ha avviato una campagna informativa delle tutele offerte dal decreto legislativo in parola. 
Obbiettivo della campagna è informare gli acquirenti di immobili in costruzione sul:

  • diritto a farsi rilasciare dal costruttore, senza costi aggiuntivi, una fideiussione a garanzia delle somme versate prima del trasferimento della proprietà dell’immobile;
  • diritto a farsi consegnare dal costruttore, senza costi aggiuntivi, una polizza assicurativa della durata di 10 anni a garanzia dei vizi dell’immobile.

La campagna ha previsto la realizzazione di uno spot televisivo che si rivolge direttamente ai destinatari e ricorda: “Stai comprando una casa in costruzione? Non lasciare nulla al caso, tutela il tuo acquisto. Con il decreto legislativo n. 122 del 2005 hai diritto a farti rilasciare dal costruttore una fideiussione a garanzia delle somme versate in anticipo ed una polizza assicurativa di 10 anni in tuo favore; il tutto senza costi aggiuntivi”. 
In chiusura di messaggio è presente l’invito ad informarsi sul sito della Consap www.consap.it.

Lo spot è in onda sulle reti RAI dal 2 al 15 dicembre 2010.

Fonte: Consap

Campagna dicembre 2010

Diffusione

Link sul web

Campagna , immobili , fondo solidarietà
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