FAQ Bonus una tantum edicole 2023

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Le risposte relative ai quesiti hanno carattere “generale” e contribuiscono unicamente a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo, non anticipando in alcun modo l’esito dell’istruttoria che può avvenire, in concreto, solo sulla base della documentazione presentata o agli atti del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali.

Ammontare del contributo

QUESITO: il contributo avrà base forfettaria o sarà proporzionale alle spese eventualmente documentate (cd. “a rimborso spese)?
RISPOSTA: Il contributo avrà base forfettaria. Si rappresenta inoltre, che il contributo per l’anno 2023, al pari del contributo previsto per l’anno 2022 e a differenza di quello erogato a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 negli anni 2020 e 2021, in assenza di un’espressa esclusione normativa, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto a ritenuta.

Fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi

QUESITO: Molti edicolanti riforniscono esercizi limitrofi (ad es. BAR o altre strutture che acquistano quotidiani per metterli in lettura riservata alla loro clientela). Tuttavia tali cessioni non sono accompagnate da documenti fiscali in quanto la vendita di quotidiani e periodici non prevede l’obbligo di certificazione e non sono operazioni soggette a IVA. Per fruire del bonus è sufficiente l’autodichiarazione dell’edicolante? È necessario specificare i destinatari del servizio di fornitura?
RISPOSTA: Nel caso di fornitura di giornali e periodici agli esercizi limitrofi è possibile dimostrare l’avvenuta attività o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’esercente, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, attestante l’attività svolta, il numero e il tipo di pubblicazioni consegnate, gli esercenti o le strutture destinatarie ed il periodo in cui è stato effettuato il servizio di consegna ovvero tramite ricevute (mensili) di consegna delle pubblicazioni, con indicazione dei medesimi dati di cui sopra, controfirmate dal gestore dell’esercizio che ha acquistato tali pubblicazioni.

Consegne a domicilio

QUESITO: Molti edicolanti effettuano il servizio di consegna a domicilio delle pubblicazioni a vantaggio dei propri clienti. Tuttavia tali cessioni non sono accompagnate da documenti fiscali in quanto la vendita di quotidiani e periodici non prevede tale obbligo. Per fruire del bonus è sufficiente l’autodichiarazione dell’edicolante? È necessario specificare i destinatari del servizio di fornitura?

RISPOSTA: Nel caso di effettuazione del servizio di consegna a domicilio delle pubblicazioni, è possibile dimostrare l’avvenuta attività mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’esercente, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, attestante il numero e la tipologia di pubblicazione consegnata a domicilio, i destinatari e le date di consegna.

Codici ATECO

QUESITO: Molti edicolanti chiedono chiarimenti in merito alle definizioni di “punti vendita esclusivi” e titolarità del codice ATECO 47.62.10 quale primario/prevalente
RISPOSTA: L’articolo 2, comma 1, del DPCM 10 agosto 2023 prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto, per l’anno 2023, un contributo una tantum fino a 2000 euro e che tali imprese debbano essere titolari del codice di classificazione ATECO 47.62.10 come codice di attività primario/prevalente.

A tal proposito si precisa che con il termine “esclusivo” si è inteso identificare gli esercizi tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 14, L.416/81; tali rivendite possono comunque destinare una parte non superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di altri generi non alimentari o di pastigliaggi, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione di cui all’art. 7 D.Lgs. 114/98.

Per tali esercizi, ai fini dell’accesso al contributo in oggetto, è richiesto il codice di attività ATECO principale/prevalente 47.62.10 indipendentemente dalla presenza di eventuali altri codici ATECO secondari.

Mappa Aree interne

QUESITO: è stato richiesto un chiarimento in merito al comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Capo del Dipartimento del 28 novembre 2023,  nel quale è stabilito che "Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)", con particolare riferimento all’individuazione dei Comuni interessati dalla norma.

RISPOSTA: Si precisa preliminarmente che per “Aree Interne” si intendono “centri minori”, spesso di piccole dimensioni che, in molti casi, sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali; in particolare i Comuni classificati nella suddetta Mappa Aree Interne 2020 come Intermedi, Periferici e Ultraperiferici rappresentano l’insieme delle “Aree Interne” del Paese.

Premesso quanto sopra, l’incremento a 3.000 euro del contributo in esame sarà riconosciuto ai punti vendita esclusivi siti nei Comuni di cui alle lettere da “D” ad “F”, nelle colonne denominate “COD_AI_2020” e “DES_AI_2020” della suddetta Mappa.

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