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FAQ sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali

Per i quesiti di carattere fiscale le risposte sono state elaborate con il supporto dell’Agenzia delle Entrate.

FAQ relative all'anno 2020

Scarica le FAQ (aggiornate al 1 febbraio 2021)

Novità introdotte dalla normativa recente alla disciplina del credito di imposta per l'anno 2020

1) Modifica della base e della percentuale di calcolo

Domanda: In merito al bonus pubblicità sono a chiedere: è definitivo l’innalzamento al 50% sul valore assoluto di spesa 2020?

Risposta: L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
In sostanza, le variazioni introdotte per l’anno 2020, riguardano esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.

2) Precisazione e inclusione tra gli investimenti ammissibili degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato

Domanda: il comma 1 ter., art. 57 bis del DL. 50/2017 prevede che, per l’anno 2020, tra le spese agevolabili vi siano quelle effettuate su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dalla Stato.
Dal momento che l’esclusione delle emittenti a partecipazione statale costituisce un elemento di novità, vorrei gentilmente avere una conferma a riguardo

Domanda: è possibile effettuare investimenti in pubblicità su emittenti televisive partecipate dallo Stato?

Risposta: il credito di imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (e, solo per l'anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato), iscritte al ROC , e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Pertanto, le risorse stanziate per l’agevolazione per l’anno 2020 sono state in parte destinate agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e in parte agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Modalità di presentazione delle domande e nuova finestra temporale per l'invio delle "comunicazioni per l'accesso" al credito di imposta per l'anno 2020

Domanda: è la prima volta che la presentiamo, quindi dobbiamo barrare su "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"?

Domanda: dove è possibile scaricare il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” editabile aggiornato?

Risposta: Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per l’ammissione all'agevolazione, la normale procedura prevede la presentazione telematica, dal 1°al 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”, che è una sorta di "prenotazione" delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Il “decreto cura Italia” e il “decreto rilancio”, che hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, hanno altresì posticipato la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
Ai sensi della citata recente normativa, pertanto, solo limitatamente all'anno 2020, la “comunicazione per l’accesso” potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.
Si precisa, infine, che, anche per l’anno 2020, la "prenotazione" deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti realizzati, da effettuarsi sempre telematicamente, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l'agevolazione (per l’anno 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata dal 1° al 31 gennaio 2021).

Validità delle comunicazioni per l'accesso presentate dal 1° al 31 marzo 2020: nuovo criterio di calcolo e rideterminazione del "credito richiesto" per l'anno 2020

Domanda: per una 'Comunicazione' presentata a Marzo 2020 in conformità con la precedente disciplina, […], è indispensabile ri-presentare domanda in ottemperanza alle vigenti disposizioni, ovvero sarà effettuato un calcolo in automatico così come sopra indicato? E se sì, in quale modalità verrà fornita, al soggetto richiedente, evidenza dell'avvenuto ri-calcolo?

Risposta: L’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/4/2020, e l’art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al corrente anno 2020, hanno introdotto importanti novità nella disciplina del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
In particolare, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta non è più parametrato agli importi degli “investimenti incrementali”, ma è calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati nell’anno agevolato. 
In considerazione delle novità introdotte è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”), che potrà essere presentata telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento.
Le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
Al riguardo si precisa che nell’area dedicata del servizio online dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “attestazioni”, in corrispondenza della comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l’importo del “credito richiesto” ricalcolato in base alla nuova normativa.

(Si indica di seguito il percorso da seguire per poter visualizzare le comunicazioni inviate e le relative attestazioni:
Dopo aver effettuato l’accesso al servizio on line dell’Agenzia, il contribuente (o il consulente/intermediario) deve seguire il percorso “servizi per > comunicare > credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” e cliccare su “visualizza e stampa attestazioni” nella sezione “attestazioni” ed inserire, successivamente, il Codice Fiscale del beneficiario. Se però chi accede è un intermediario diverso da quello che ha effettuato l’invio della precedente comunicazione, per poter visualizzare i documenti dovrà indicare, accanto al codice fiscale del beneficiario, anche il protocollo della precedente comunicazione.
A questo punto si avrà a disposizione l’elenco degli invii effettuati per il codice fiscale indicato e si potrà visualizzare, in corrispondenza dell’attestazione e della comunicazione presentata il nuovo importo di “credito richiesto”).

Insussistenza del requisito dell'incrementalità per l'anno 2020: importi da indicare nelle comunicazioni telematiche

Domanda: Vi disturbo per avere informazioni in merito al Bonus Pubblicità 2020, in particolare per avere la conferma che nella stesura definitiva viene a cadere il requisito della incrementalità dell’investimento dell’1% rispetto all’anno precedente.

Domanda: nel corso del 2020 vorremmo fare richiesta, per la prima volta, del credito d'imposta su investimenti pubblicitari incrementali. Abbiamo però alcuni dubbi in merito al requisito dell'incremento degli investimenti dell''1% […].
Possiamo stimare e dichiarare gli investimenti dell'anno precedente anche senza possedere tutti i requisiti delle fatture 2019? se ciò non fosse possibile possiamo comunque accedere al credito ipotizzando che l'investimento nel 2019 sia stato zero?

Domanda: Non essendo più presente il requisito dell'incremento dell'1% per le domande relative all'anno 2020, la tipologia di pubblicità deve essere la medesima sia nel 2019 che nel 2020? Ad esempio: se nel 2020 sostengo spese di pubblicità su una rivista e nel 2019, invece, ho sostenuto spese di pubblicità solamente su un sito internet o in radio, la spesa del 2020 è, comunque, ammissibile?

Domanda: è necessario indicare per l'anno 2020 anche i valori "Investimenti anno precedente", "Ammontare incremento", "% incremento" nonostante il credito venga calcolato sugli investimenti effettuati e non sull'incrementale?

Domanda: è obbligatorio indicare gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente? oppure è sufficiente barrare su "investimenti effettuati/da effettuare"?

Domanda: Come da modello "Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali" (aggiornato al 28 febbraio 2020), sezione "DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO", è necessario indicare per l'anno 2020 anche i valori "Investimenti anno precedente", "Ammontare incremento", "% incremento" nonostante il credito venga calcolato sugli investimenti effettuati e non sull'incrementale?

Risposta: l’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).

La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

L’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.

Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Sempre limitatamente all’anno 2020, pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.
Sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione, che sono state opportunamente adeguate alla nuova normativa.

Applicazione, anche per l'anno 2020, del riparto percentuale in caso di insufficienza delle risorse

Domanda: Anche per il 2020 in caso di insufficienza delle risorse disponibili è prevista una ripartizione?

Domanda: a fronte delle ultime modifiche apportate alla misura, il cui beneficio viene applicato nella misura unica del 50% sulle spese dell’esercizio 2020, è previsto il riparto nel caso in cui le risorse a messe a disposizione non coprissero tutte le richieste?

Domanda: È ancora in auge la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie tra tutti i richiedenti aventi diritto?

Risposta: La normativa che disciplina il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali ha previsto che l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che costituisce “limite di spesa". (cfr. l'articolo 57-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il Regolamento adottato con DPCM 16 maggio 2018, n. 90).

Ai sensi della vigente normativa, pertanto, anche nell'anno 2020, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Al riguardo si specifica che le risorse destinate all’agevolazione per l’anno 2020, già incrementate a 60 milioni di euro dall'art. 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state, ai sensi dell’art. 96 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ulteriormente aumentate a 85 milioni di euro (di cui 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Persistenza, anche per l'anno 2020, del limite dei massimali "de minimis" di cui ai regolamenti europei

Domanda: mi potreste cortesemente dire se anche dopo le modifiche introdotte dal DL Rilancio per la fruizione del bonus pubblicità va sempre verificato il massimale “de minimis” ancora disponibile previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Domanda: Vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

Domanda: L’agevolazione sarà concessa a valere sul regime temporaneo (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200.000 euro) con limite a 800 mila euro?

Domanda: Siamo a chiedere se per il Bonus Pubblicità resta applicabile il Regime De Minimis o se è prevista l’applicazione del Regime Temporaneo di aiuti per l’Emergenza Covid.

Domanda: vorrei chiedere conferma che il Bonus pubblicità 2020 è fruibile nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti “de minimis” e non rientra negli aiuti ammissibili al quadro temporaneo degli aiuti di stato che prevede aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali e anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria.

Risposta: Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti "de minimis" di cui ai regolamenti dell'Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96), come peraltro confermato dal "decreto cura Italia" (art. 98 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020, n. 27) e dal “decreto rilancio" (art. 186 del D.L. 19/05/2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

L'agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).

Mancato invio della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”

Domanda: Nel caso un’azienda rinunciasse ora al credito perché le spese pubblicitarie preventivate non sono state realizzate negli ultimi mesi del 2020, deve presentare una domanda di rinuncia o la rinuncia decade automaticamente non presentando la dichiarazione sostitutiva?

Domanda: A seguito della pubblicazione degli elenchi dei soggetti richiedenti, una ditta cliente non ha convenienza a chiedere l’attribuzione del bonus 2020 in quanto il costo che deve sostenere per la certificazione del professionista supera il bonus spettante.

Domanda: Con la presente sono a richiederVi un chiarimento relativo al caso di un cliente che ha inviato a settembre la comunicazione per prenotare il credito bonus pubblicità 2020. Entro il 2020 però non ha sostenuto le spese comunicate e vorrebbe comunicare l’azzeramento degli investimenti pubblicitari.
Ora non è possibile procedere con la rinuncia, perché i termini sono passati, ma non è neppure possibile inviare la dichiarazione sostitutiva azzerando gli importi (come sarebbe giusto fare visto che le spese non sono state effettivamente più sostenute).
Chiedo in questa sede come poter procedere.

Domanda: Un mio cliente, alla luce dell’importo del credito attribuito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ha valutato non conveniente procedere con la richiesta del bonus.
Non potendo più inviare la rinuncia perché decorsi i termini, come deve procedere? NON inviare la dichiarazione sostitutiva? Inviarla con importo pari a 0?

Risposta: Nel caso in cui sia stata trasmessa telematicamente la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma si intenda rinunciare allo stesso “bonus pubblicità”, sarà sufficiente non inviare la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati.
L'eventuale mancato invio, entro il termine previsto, della suddetta dichiarazione sostitutiva telematica, per il quale non sono previste sanzioni, annullerà automaticamente la prenotazione effettuata mediante l’invio della "comunicazione per l'accesso” al credito d'imposta, e comporterà la rinuncia al credito di imposta prenotato.

Rinuncia alla "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" (novità introdotta a partire dalle dichiarazioni sostitutive per l'anno 2020)

Domanda: Avrei la necessità di sapere se una volta presentata una dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta investimenti pubblicitari, è possibile annullarla e procedere con la compilazione di una nuova, sempre mantenendo la prenotazione al credito effettuata lo scorso ottobre.
Nella sezione apposita all'interno dell'area riservata è scritto:
per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva successiva ad una già trasmessa, è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione
La rinuncia totale è riferita alla comunicazione al credito presentata ad ottobre o dichiarazione sostitutiva? In particolare, con una seconda dichiarazione sostitutiva posso comunque beneficiare del credito?

Domanda: ho appena inviato la Dichiarazione Sostitutiva ma mi sono accorto che forse devo ricalcolare cifre diverse per giornali e radio tv. Se annullo la Dichiarazione appena inviata e faccio la rinuncia al credito richiesto poi posso subito fare un'altra Dichiarazione Sostitutiva senza aver perso la prenotazione di Settembre?

Domanda: avrei bisogno di un aiuto per come poter correggere 2 bonus pubblicità. Erroneamente è stata certificata una spesa di euro 5020,00 mentre la spesa sostenuta effettivamente era di euro 4.340,00. Per l’altra ditta è stata certificata una spesa di euro 2400,00 al posto di euro 1450,00. Come possiamo procedere?

Risposta: A partire dalle dichiarazioni telematiche per l’anno 2020, è possibile annullare anche la “dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettuati” trasmessa telematicamente, inviando la “rinuncia” con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione: “Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i riquadri “Dati degli investimenti e del credito richiesto” e “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.

La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva. Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto”

Dopo la rinuncia alla “dichiarazione sostitutiva”, la “comunicazione per l’accesso” (“prenotazione”) già presentata resterà valida e sarà sempre possibile inviare, entro il termine di scadenza previsto, una nuova “dichiarazione sostitutiva”.

(L’eventuale mancato invio - successivamente alla rinuncia - della nuova dichiarazione sostitutiva, per il quale non sono previste sanzioni, annullerà automaticamente la prenotazione effettuata mediante l’invio della "comunicazione per l'accesso” al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali relativi all’anno 2020”, e comporterà la rinuncia definitiva al bonus).

Variazione degli importi nella "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"

Domanda: Se nell’istanza di prenotazione del bonus ho indicato un importo inferiore relativamente ad investimenti effettuati e da effettuare, e a consuntivo ho una spesa maggiore, posso presentare l’istanza con l’importo effettivamente sostenuto?

Domanda: Con la presente vi chiedo spiegazioni in merito all’importo da inserire in Dichiarazione sostitutiva. Rispetto alla comunicazione inviata a settembre ho sostenuto dei costi maggiori, come devo comportarmi? Posso modificare in aumento l’importo? O perdo il maggiore investimento effettuato?

Domanda: Nella comunicazione inviata a settembre 2020 l’importo stimato delle spese sostenute per investimenti pubblicitari era dato dall’effettivo sostenuto al 30.09.2020 e da una previsione di spesa dal 01.10.2020 al 31.12.2020. Ora, che stiamo per fare la dichiarazione sostitutiva, e avendo tutte le spese effettivamente sostenute non riusciamo a modificare l’importo presente nella dichiarazione sostituiva in quanto l’importo risulta maggiore rispetto a quello inserito in fase di comunicazione. È corretto? La dichiarazione sostitutiva dà la possibilità solo di modificare gli importi per difetto e non per eccesso?

Risposta: La “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta è una sorta di “prenotazione delle risorse”: la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” pertanto, potrà o confermare la somma già “prenotata” o essere di importo inferiore: non è ammessa una dichiarazione per un importo superiore alla comunicazione.
All'atto della presentazione della “dichiarazione sostitutiva sugli investimenti effettuati”, pertanto, la procedura informatica ripropone i dati della relativa “comunicazione per l'accesso” validamente presentata, che non possono essere modificati, con la sola possibilità di confermare o di modificare solo in diminuzione gli importi relativi agli investimenti effettuati nell’anno di riferimento.
A tale proposito si precisa, come riportato nelle “istruzioni per la compilazione” del modello di Comunicazione telematica, che la “dichiarazione sostitutiva” inviata telematicamente è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La suddetta dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati - e confermati con la dichiarazione telematica

Altre FAQ

Scarica le FAQ (aggiornate al 23 ottobre 2019)

Modalità di accesso al bonus - comunicazione telematica

Domanda: dove è possibile trovare eventuali aggiornamenti ed informazioni su come richiedere ed usufruire del Bonus Pubblicità?

Domanda: è possibile avere informazioni dettagliate per poter presentare istanza per usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei?

Domanda: dove è possibile reperire la "comunicazione per fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali"?

Risposta: il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

Invio della comunicazione telematica

Domanda: in quale sito è disponibile il software per la compilazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali?

Domanda: desidero sapere se per l’invio telematico del modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” devo compilare manualmente il modello e inviarne una scansione? Non trovo il modello editabile.

Risposta: Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.

La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.

Presentazione della rinuncia alla richiesta

Domanda: Vorremmo sapere ed avere conferma se i termini della rinuncia sono gli stessi della richiesta di ammissione ai benefici (22 settembre – 22 ottobre) e se è prevista anche una rinuncia successiva al 22 ottobre, una volta ricevuta comunicazione sul beneficio ammesso per il richiedente.

Qualora la rinuncia fosse presentata oltre il termine per la presentazione del beneficio, si è passibili di una eventuale sanzione?

Domanda: la rinuncia alla prenotazione del credito per eventi sopravvenuti entro quando potrà essere formulata? Entro la chiusura dei termini per la comunicazione di accesso al credito, oppure entro la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?

Risposta: La rinuncia agli effetti di una "comunicazione per l’accesso" al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.

Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Domanda: In merito al modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si richiede se è necessario compilare il campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” anche nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato sia inferiore a 150.000,00 euro?

Risposta: L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell'ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.

Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure

- di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta

Domanda: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?

Domanda: Volevo sapere se il “credito d'imposta pubblicità” è usufruibile anche per l'acquisto di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc…

Domanda: Gli investimenti effettuati in campagne Google ad words o similari possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d’imposta?

Domanda: Vorrei sapere se il credito d’imposta è inerente anche alla pubblicità fatta tramite social, in particolare la piattaforma Facebook.

Domanda: Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?

Risposta: Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

Domanda: Può essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa?

Risposta: L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel delineare gli investimenti pubblicitari incrementali ammissibili per accedere al credito d’imposta individua quelli effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Prescindendo dal settore radio-televisivo, anche l’art. 3 del Regolamento prende in considerazione i giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale.
Al riguardo, si ritiene di poter chiarire che dall'ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono dunque una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.
D’altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale - dall'ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione.
Semmai, è appena il caso di precisare che devono essere verificate, anche per le agenzie di stampa, le medesime condizioni che le due disposizioni sopra richiamate impongono con riferimento agli investimenti effettuati sugli altri mezzi di informazione: in entrambe le disposizioni (quella primaria e quella regolamentare) l’individuazione dei “media ammissibili” ai fini del beneficio si completa con la precisazione che i menzionati organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile. La finalità della norma risiede nella evidente necessità di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico.
Pertanto, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:
- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

Ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell'anno precedente a quello per cui si richiedere l'agevolazione - soggetti esclusi dall'agevolazione

Domanda: L’accesso al credito d’imposta è consentito a soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività ed a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell'anno precedente?

Domanda: Se un’impresa non ha effettuato investimenti inerenti nell'anno precedente di comparazione ma solo nell'anno di richiesta in corso, ovvero con media di partenza pari a 0, è possibile presentare la richiesta o deve obbligatoriamente aver effettuato investimenti anche nell'anno precedente?

Domanda: Da bando, il credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari viene calcolato sulla spesa incrementale, ma se l'attività nell'anno precedente non ha effettuato alcun tipo di spesa pubblicitaria sui mezzi indicati, può comunque accedere considerando pari a 0 la base di spesa o è necessario aver effettuato in passato altre spese per calcolare il valore incrementale?

Domanda: Le aziende nate nel 2018 oppure quelle nate precedentemente ma che non hanno effettuato investimenti pubblicitari negli anni precedenti sono ammissibili o meno al bonus?

Risposta: Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.

Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Verifica e calcolo dell'incremento dall'anno 2019

Domanda: Avremmo necessità di un chiarimento circa la possibilità di richiedere il bonus per la pubblicità per l’anno 2019. Nell'anno 2018 abbiamo effettuato pubblicità SOLO su carta, mentre quest’anno 2019 sia su carta sia su TV. Possiamo accedere al bonus anche con l’incremento effettuato in TV oppure no visto che lo scorso anno non abbiamo fatto pubblicità in TV?

Risposta: Si premette, in via generale, che non si può accedere al credito d’imposta in oggetto se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. I soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, pertanto, sono esclusi dall’agevolazione.

Tuttavia, nell’ipotesi di investimenti pubblicitari effettuati su entrambi i canali, la verifica degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente sarà condotta prendendo in considerazione il complesso degli investimenti realizzati sui due mezzi di informazione (stampa ed emittenti radio-televisive). Sugli investimenti complessivi effettuati sui due canali sarà altresì calcolato l’incremento rispetto all’anno precedente.

Nel caso descritto nel quesito, dunque, anche l’investimento effettuato sul mezzo radio-televisivo può concorrere al calcolo incrementale.

Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli "stessi mezzi di informazione" nell'anno precedente

Domanda: Nel punto 5 del comunicato “Domanda di ammissione al beneficio”, in cui si spiega cosa dovrà contenere la comunicazione, si citano “media analoghi” (ovvero stampa da una parte ed emittenti radio-televisive dall'altra), ma non il singolo giornale o la singola emittente: cosa si intende? l’investimento pubblicitario deve avvenire su più di un giornale, o più di un’emittente radio televisiva?

Domanda: Il canale pubblicitario scelto per ottenere il credito d'imposta deve essere necessariamente lo stesso dello scorso anno o se basta fare investimenti su canali online autorizzati (nuovi o vecchi che siano).

Ad esempio: se un'azienda ha pianificato una campagna nel 2017 su una testata giornalistica online specifica (testata1.it), può beneficiare il prossimo anno del credito d'imposta pianificando una campagna su un'altra testata giornalistica online (testata2.it)?

Risposta: Il credito d’imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione”: cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investimenti sullo stesso "canale informativo", cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Costi pubblicitari rilevanti

Domanda: Il credito di imposta va ad agevolare la spesa incrementale effettuate per la pubblicità su giornali, giornali online, TV e radio locali.

Spesso il contratto non viene fatto direttamente con la casa editrice ma con concessionarie di pubblicità che fatturano:

- il corrispettivo per la pubblicità fatta;

- i compensi per l'attività svolta (in maniera separata rispetto ai corrispettivi per l'attività pubblicitaria).

Il dubbio che abbiamo è: sono agevolabili solo i compensi corrisposti alle case editrici o anche quelli corrisposti a concessionarie di pubblicità? In buona sostanza vale il mezzo sul quale viene veicolata la pubblicità o il soggetto che fattura?

Domanda: In merito al "Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali", a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 16 maggio 2018 n.90, sono a fare alcune richieste di chiarimento:

- i soggetti fornitori devono avere caratteristiche particolari? In altre parole, sono ammissibili spese fatturate da soggetti diversi da agenzie pubblicitarie (es. società di consulenza che hanno, a loro volta, sostenuto costi di pubblicità a nome e per conto dell'impresa beneficiaria)?

- in caso di spese fatturate da agenzie pubblicitarie / concessionarie di pubblicità, come si effettua il conteggio della spesa ammissibile se nella fattura non viene esplicitato il costo di intermediazione? Si considera il costo pieno fatturato?

Domanda: Noi abbiamo a disposizione un monte spesa da destinare alla pubblicità on line su testate giornalistiche, ma invece di acquistarle direttamente da ciascuna testata, ci affideremmo ad una Concessionaria di Spazi Web “PIATTAFORMA PROGRAMMATIC”, che non è un editore ma che acquista spazi da editori, e che ci rilascerebbe unica fattura con elenco delle testate su cui i nostri banner compariranno con preciso numero di impression per ogni testata.

Sarebbe quindi sufficiente avere come giustificativo la fattura sopramenzionata con elenco testate e numero dei click ottenuti su ciascuna precisa testata giornalistica (il che dimostrerebbe che un investimento è stato fatto su quella testata), oppure per ottenere il bonus è necessario presentare un giustificativo della cifra spesa che provenga dalla testata giornalistica stessa?

Risposta: Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Ulteriori precisazioni in merito agli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società concessionarie: sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento in merito all'ammissibilità delle spese per investimenti pubblicitari effettuati su giornali ovvero su emittenti radiofoniche o televisive che non gestiscono autonomamente la raccolta pubblicitaria; tali richieste sono state indotte, in qualche modo, anche da alcuni elementi contenuti nella risposta già pubblicata in relazione ai precedenti quesiti sul tema.
Si tratta di una questione rilevante, in considerazione del fatto che molto spesso l’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate (concessionarie) alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di mandato, al di là delle possibili diverse configurazioni del rapporto.
È quindi necessario fornire un ulteriore chiarimento sul tema, tale da fugare i dubbi che sono emersi nel momento in cui si devono coniugare le prescrizioni del Regolamento, volte a salvaguardare la correttezza delle spese ammissibili, con alcuni aspetti rilevanti della realtà dei rapporti commerciali.
Ora, in primo luogo va riconosciuto il fatto che l’operatore economico che intende acquistare spazi pubblicitari su un giornale, o su una emittente radiofonica o televisiva, che abbiano affidato la raccolta pubblicitaria ad una società esterna, deve necessariamente rivolgersi a quest’ultima, non potendo trattare direttamente con l’editore.
E va altresì considerato, sempre nella stessa ipotesi, che i costi della pubblicità sono fatturati al committente nel loro ammontare complessivo, e questo per una serie di ragioni:
- sia perché, con tutta evidenza, la distinzione tra il “costo netto” degli spazi pubblicitari ed il costo del servizio svolto dalla società terza, anche nei casi nei quali fosse evidenziabile, non ha alcun rilievo nei confronti del committente, che è soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale tra editore e società concessionaria;
- sia soprattutto perché, nella gran parte dei casi, il rapporto tra editore e società concessionaria è strutturato in modo complesso, sotto il profilo dei costi e della ripartizione degli utili, attraverso l’introduzione di parametri che tengono conto, tra l’altro, del volume complessivo della raccolta pubblicitaria effettuata in un determinato periodo; cosicché spesso non risulta possibile estrapolare, sul singolo contratto di acquisto di spazi, il costo del servizio svolto dalla società concessionaria; costo che, in ogni caso, avrebbe un significato puramente astratto, in quanto legato a parametri che prescindono dal singolo acquisto.

Si ritiene, pertanto, di poter chiarire che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi, prevista dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento.
Diversamente, devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo – normalmente evidenziabile - non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.

Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili

Domanda: L’assegnazione dei fondi è in ordine cronologico di presentazione della domanda per accedere al contributo?

Domanda: Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda oppure è ininfluente in quanto le risorse disponibili verranno ripartite a prescindere dall'ordine di presentazione?

Risposta: L'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.

Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Documentazione a sostegno della domanda

Domanda: l'attestazione del revisore legale dei conti deve essere presentata/allegata in fase di domanda, oppure deve essere a disposizione di eventuali controlli insieme a tutta la documentazione che rendiconta le spese effettuate in pubblicità?

Domanda: relativamente al visto di conformità che deve rilasciare un revisore legale dei conti in merito alle spese sostenute, quando deve essere presentata l’apposita attestazione? Dopo il 21 novembre 2018, data di uscita dell’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale?

Domanda: con la presente per chiederVi se oltre alla Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sarà necessario inviare una rendicontazione delle spese effettuate o altra documentazione integrativa.

Domanda: Nei documenti da allegare alla comunicazione bisogna inviare sia le fatture asseverate che i contratti, anch'essi asseverati?

Risposta: Nessun documento deve essere allegato alla comunicazione telematica né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.
Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l'accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario

Domanda: la sottoscrizione della dichiarazione sostituiva o della comunicazione come deve essere fatta? Con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d’identità?

Risposta: Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità.
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.
Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.

Domanda: nel caso dovessimo presentare domande per soggetti che ci hanno incaricato nella sezione "impegno alla presentazione telematica" la firma quale soggetto incaricato come deve essere apposta? Anche in questo caso con firma dell’interessato autografa ed allegando copia del documento d'identità?

Risposta: La sezione "impegno alla presentazione telematica" è predisposta a garanzia del cliente che affida l’incarico per la trasmissione del modello.
La procedura da seguire è la seguente:
- il soggetto richiedente l'agevolazione (soggetto beneficiario) consegna il modello di comunicazione telematica compilato e da lui sottoscritto, con copia di un documento di identità, all'intermediario, che dovrà conservarli.
- l'intermediario restituisce al cliente una copia del modello con la sezione "impegno alla presentazione telematica" compilata e da lui sottoscritta. La sottoscrizione da parte dell'intermediario, ovviamente, può essere effettuata con le modalità previste dalla normativa vigente (autografa o una delle firme elettroniche previste dal CAD).
La presentazione della comunicazione telematica è effettuata dall'intermediario esclusivamente attraverso le funzionalità di accesso mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.
L’intermediario è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

Non è prevista in nessun caso l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.

Domanda: Le istanze possono essere inviate da intermediari abilitati tramite Entratel?

Risposta: Per l’invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel, in presenza dei necessari requisiti, in quanto l’abilitazione a Fisconline non consente di operare in qualità di intermediario.

Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di “competenza”

Domanda: Fa fede la data fattura o quando è stata effettuata la pubblicità?

Il caso: Avendo effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 una campagna pubblicitaria radiofonica, pagando un acconto nel mese di dicembre 2017 e il saldo nel 2018, per la richiesta del bonus pubblicità 2018 devo tener conto anche dell’acconto pagato nel 2017? O l’acconto rientra nel bonus pubblicità dell’anno prima?

Domanda: chiediamo quale sia il metodo da utilizzare per imputare le spese all'anno di competenza, quindi 2016 - 2017 -2018, in particolare si chiede se si debba prendere a riferimento la data di emissione della fattura oppure la data di pubblicazione della pubblicità oppure altro metodo da voi indicato

Domanda: Premesso che la norma precisa che il credito viene riconosciuto sulla base delle spese “effettivamente sostenute”, chiediamo se ciò debba intendersi come:

effettivo pagamento della fattura oppure facendo riferimento al principio di competenza economica.

Più in particolare riportiamo il seguente caso specifico:

fattura datata 2017 per sostenimento spese pubblicità periodo 20/12/2017 - 14/03/2018.

Domanda: in caso una fattura sia datata anno 2017 ed il pagamento invece è avvenuto nel 2018, viene considerato un investimento del 2017 o del 2018?

Altra domanda: gli investimenti del 2018 devono essere tutti pagati entro l'anno 2018 oppure anche nell'anno successivo?

Domanda: nel caso in cui si facciano nell’anno in corso investimenti pubblicitari (che sono stati completamente fatturati e pagati nel 2018) che riguardano campagne pubblicitarie con un programma di uscite che interessa sia il 2018 che il 2019, l’investimento è attribuibile totalmente all’anno di pagamento (2018)?

Domanda: In merito al credito d’imposta sulle spese pubblicitarie, al fine di poter applicare correttamente la norma (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni), si chiedono chiarimenti in merito al periodo di effettuazione degli investimenti, ovvero nel caso specifico per una fattura datata 23.06.2017 rileva la data della fattura, la data del pagamento o la data in cui le prestazioni vengono ultimate?

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (regolamento attuativo dell’agevolazione in esame), prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Modalità di pagamento delle fatture

Domanda: la modalità "cambio merci", quindi acquisto di pubblicità tramite intermediario con pagamento tramite merci in magazzino, può essere inserita fra le spese ammissibili in domanda?

Domanda: nel conteggio dell’investimento pubblicitario possono rientrare costi per l’acquisto di spazi pubblicitari, le cui fatture vengono compensati da crediti?

Domanda: In relazione all’agevolazione in oggetto, si chiede gentilmente se il pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili possa essere fatto sia tramite bonifico bancario/postale, sia tramite Ricevuta Bancaria.

Risposta: La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Importo da considerare ai fini dell’agevolazione

Domanda: L’importo da indicare degli investimenti effettuati o da effettuare è l’imponibile?

Domanda: L’importo da considerare in fattura è l’imponibile o il totale da pagare?

Risposta: L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.

Domanda: Gli intermediari finanziari per i quali l'IVA è indetraibile ai fini della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali indicano l'ammontare delle spese per l'acquisto di pubblicità al lordo dell'IVA indetraibile?

Domanda: Con riferimento al credito di imposta sulla pubblicità, sono a chiedervi se, per gli Enti Non Commerciali che non svolgono attività commerciale, l’importo agevolabile deve intendersi al lordo dell’IVA. Per queste fattispecie, infatti, l’IVA rappresenta un costo e non è detraibile.

Risposta: Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti la norma espressamente esclude dalle spese agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.

Trattamento fiscale del bonus

Domanda: Il contributo/credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali di cui al Dl 50/2017 è rilevante ai fini Irap, Ires ed Irpef?

Domanda: Nel Regolamento pubblicato in Gazzetta lo scorso 24 Luglio recante le disposizioni attuative relative all'art. 57-bis comma 1 del DL 50/2017 non mi pare sia stato chiarito se il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta compensabile sia imponibile o meno ai fini delle imposte su redditi e dell'IRAP

Domanda: In merito al trattamento fiscale da riservare al credito d’imposta in oggetto, ci si domanda se il bonus in parola concorra o meno alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, nonché alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Domanda: con la presente volevo un chiarimento riguardo la tassabilità o meno ai fini Ires ed Irap del credito di imposta previsto dall’art. 57 bis del Dl 24/4/2017 n. 50. Il sottoscritto ha interpretato detta questione a favore della tassabilità, in quanto la norma non la esclude espressamente

Risposta: Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

Alternatività e non cumulabilità del bonus

Domanda: Leggo che la fruizione del credito è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali nazionali, regionali, comunali e comunitarie. Questo significa che se una impresa ha già utilizzato e sta utilizzando il credito di imposta RS, non può accedere a quello sulla pubblicità?

Domanda:Siamo un gruppo societario che vorrebbe presentare comunicazione per il credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità.

Una delle società appartenenti al Gruppo ha inviato istanza per agevolazione patent box marchio d’impresa, ma allo stato non ha ancora usufruito del credito d’imposta, prima occorre avviare una procedura di ruling con l’agenzia delle entrate per la determinazione del reddito imponibile agevolabile. Dobbiamo rinunciarVi preventivamente, vale a dire prima di inviare la comunicazione per il credito d’imposta in pubblicità, oppure possiamo farlo nel momento in cui si aprirà la procedura di ruling con l’agenzia delle entrate? Riteniamo infatti che i due crediti d’imposta(quello in pubblicità e quello per il patent box) non siano cumulabili, corretto?

Risposta: la fruizione dell’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Attestazione sull'effettuazione delle spese

Soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione

Domanda: L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti” : il visto dunque può essere rilasciato dal commercialista?

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. Il citato comma 3 dell’art. 35 L. 241/97  richiama, a sua volta, i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tra questi soggetti rientrano gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. Per essere legittimati a rilasciare il visto di conformità i predetti soggetti devono presentare alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale una comunicazione  secondo le previsioni del decreto n. 164 del 1999. Pertanto tali soggetti, che abbiano effettuato la sopracitata prescritta comunicazione, possono rilasciare l’attestazione richiesta dal Regolamento per attestare l’effettività della spesa sostenuta.

Domanda: La certificazione sull’effettività del sostenimento delle spese che deve essere rilasciata da revisore legale dei conti, può essere rilasciata dal commercialista dell’impresa richiedente se iscritto all’albo dei Revisori? 

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 n. 90 prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. Ìl commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, pertanto, può rilasciare l’attestazione richiesta dal sopracitato DPCM per attestare l’effettività della spesa sostenuta.

Domanda: Nel facsimile di comunicazione telematica reperibile sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria si dà la possibilità al beneficiario del credito di imposta di effettuare una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si chiede se tale dichiarazione sostituisce l’attestazione relativa all'effettività del sostenimento delle spese rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti (art. 4 comma 2 del D.P.C.M. n. 90/2018), oppure se l’attestazione deve comunque essere predisposta da tali soggetti e non può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

Risposta: L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica, pertanto, non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute, richiesta dal sopracitato DPCM.

Modalità, termini e contenuto dell'attestazione

Domanda: Dal momento che la normativa prevede l’asseverazione di un revisore che attesti l’effettivo sostenimento delle spese, si chiede la modalità con cui rilasciare tale asseverazione e l’esistenza di un eventuale modello.

Domanda: E’ possibile chiarire le modalità e i termini di rilascio della attestazione del revisore sull’effettuazione delle spese sostenute?

Risposta: Con riferimento alle modalità di rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese, si precisa che non esiste alcun modello specifico.

Domanda: Si chiede quale è il contenuto del  visto di conformità che deve rilasciare il revisore legale dei conti: Il revisore deve attestare solamente l’effettivo sostenimento delle spese  o deve attestare anche che le stesse rientrano tra le tipologie di spese ammissibili? A parere dello scrivente, tenuto conto del tenore letterale della norma, il revisore deve limitarsi alla prima attestazione

Domanda: L’attestazione deve essere prodotta a parte oppure ci si riferisce alla ricevuta che viene rilasciata dai servizi telematici nel caso in cui sia l’intermediario ad effettuare la comunicazione per la fruizione del credito? Nel caso in cui debba essere prodotta a parte, che forma deve avere? Esiste un fac simile? Inoltre questa deve essere prodotta anche in sede di “comunicazione” per la fruizione del credito o solo in caso di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”?

Risposta: L’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese.

La dichiarazione che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, deve essere rilasciata dal beneficiario mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenuta nella "comunicazione telematica" – accessibile dall’applicativo dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito della procedura di compilazione.

L’attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati costituisce un documento necessario per l’accesso al credito di imposta e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta”, che equivale ad una prenotazione delle risorse, ma solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

L’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.

Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali

È pervenuto dall'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) un quesito in merito alla corretta interpretazione della disposizione del Regolamento (articolo 3, comma 1) che disciplina gli investimenti ammissibili, nella parte in cui richiama – per la stampa online – l’articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. In particolare, nel quesito si evidenzia che il richiamo ai requisiti di carattere tecnico e commerciale - imposti dall'articolo 7 alle imprese editrici di testate digitali che chiedano l’ammissione al contributo pubblico diretto – ove applicato letteralmente, è suscettibile di introdurre condizioni che appaiono estranee alla logica del meccanismo di incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari, e che peraltro non trovano riscontro nella norma primaria che disciplina la misura ed abilita il Regolamento

Risposta: L’articolo 3, comma 1, del Regolamento, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità “oggettive” per accedere al beneficio, stabilisce che gli investimenti incrementali ammissibili devono essere effettuati, tra l’altro, su giornali quotidiani e periodici, “…pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70…”.

Quest’ultima disposizione fa parte del complesso normativo che disciplina tutto ciò che riguarda l’ammissione delle imprese editrici alla percezione del contributo pubblico diretto, ed in particolare stabilisce i requisiti richiesti alle testate digitali per poter usufruire del predetto contributo.

I requisiti richiamati attengono, per un verso, alla tecnologia dell’edizione digitale ed alla sua fruibilità e multimedialità; e, per l’altro, alla circostanza che i contenuti dell’edizione digitale siano fruibili, in tutto o in parte, a titolo oneroso.

Tali condizioni rispondono alla logica cui è ispirata, particolarmente nei più recenti interventi di riforma, la normativa sul sostegno pubblico diretto alle imprese editoriali, che dà particolare rilievo – ai fini della concessione del contributo diretto – all'innovazione, alla multimedialità, ed alla circostanza che i prodotti editoriali (sia cartacei che digitali) trovino effettivo riscontro di vendita sul mercato; tutto questo, peraltro, in una logica più generale di selezione stringente delle imprese editoriali alle quali concedere il contributo diretto, del tutto estranea – anzi, opposta – alla logica incentivante degli investimenti pubblicitari.

La circostanza che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, ed il fatto che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento, costituiscono dunque criteri essenziale (veri e propri requisiti) di selezione per usufruire del contributo pubblico editoriale; gli stessi elementi non hanno invece alcun rilievo intrinseco ai fini della legittimazione o della capacità delle testate online di offrire spazi pubblicitari agli operatori economici.

D’altro canto, nella norma primaria che ha istituito il “bonus” (l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) non è rinvenibile alcun elemento – né logico, né tanto meno testuale - che possa dare fondamento all'introduzione, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, delle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, la diversa questione della loro ammissione al contributo diretto editoriale.

L’applicazione letterale dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento condurrebbe pertanto, sotto tale profilo, ad introdurre elementi di selettività non giustificabili e limitativi della libera scelta, da parte degli operatori economici, delle testate digitali sulle quali acquistare gli spazi pubblicitari.

Si ritiene, conclusivamente, che il richiamo all'articolo 7 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, contenuto nell'articolo 3 del Regolamento, non possa che essere inteso in un senso più generale di richiamo alla nozione positiva di editoria online, ma non di richiamo all'applicazione – ai fini del “bonus” fiscale - di requisiti e condizioni che rispondono a logiche e criteri del tutto differenti.

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