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FAQ sul credito di imposta per i servizi digitali

Scarica le FAQ (aggiornate al 13 settembre 2022)

Modalità di presentazione della domanda

Compilazione telematica della domanda

Domanda: Vorrei conoscere le modalità di presentazione della domanda per l’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali, previsto dall’art. 190 del decreto-legge n. 34; attualmente accedendo al sito impresainungiorno.gov.it non è ancora visualizzabile il link specifico per la presentazione della richiesta. Quando verrà attivato? Per la compilazione telematica della domanda, verranno fornite specifiche indicazioni?

Risposta: Questo Dipartimento sta predisponendo, in collaborazione con Infocamere, la piattaforma per la presentazione delle domande attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”. Le domande dovranno essere presentate, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2020.  Non appena sarà disponibile la procedura per l’accesso al credito d’imposta in oggetto, ne sarà data notizia nella sezione dedicata del sito internet, dove sarà pubblicato anche il Manuale utente della procedura.

Domanda: Ai fini dell’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali è possibile delegare un altro soggetto per la compilazione della domanda attraverso la GESTIONE SUBDELEGHE?

Risposta: Non sarà prevista la possibilità di delegare altro soggetto per la compilazione della domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.

Domanda: In fase di compilazione della domanda, è necessario inserire tutti i dipendenti (oltre 40) e tutte le testate digitali? Nel caso solo le testate digitali oppure anche le testate digitali e anche cartacee?

Risposta: In merito alla compilazione della domanda, si chiarisce che nell’elenco del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è sufficiente indicare almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato. Inoltre nell’elenco delle testate digitali edite dall’impresa è necessario indicare le sole testate digitali o digitali-cartacee in relazione alle quali l’impresa ha sostenuto le spese oggetto del credito di imposta.

Domanda: È possibile rimediare ad un errore commesso in fase di compilazione della richiesta per la quale è stato già effettuato l’invio pratica? E come?

Risposta: È possibile trasmettere nuovamente la domanda; tale operazione annullerà l’invio precedente, in quanto per una stessa impresa verrà considerata valida solo l’ultima istanza inviata.

Domanda: Nel caso di una operazione di conferimento di ramo d'azienda con effetti dal 1° gennaio 2020, la richiesta del contributo sui costi 2019 deve essere presentata dalla conferente o dalla conferitaria? Nello specifico, nel corso del 2019 i costi digitali di connettività e hosting sono stati sostenuti dalla conferente. Il 1° gennaio 2020 si è perfezionato il conferimento del ramo periodici nella società conferitaria, iscritta al ROC. La società conferente è stata, invece cancellata dal ROC.
Nell'ambito del conferimento del ramo sono stati ovviamente inclusi tutti i crediti e i debiti dello stesso, tra cui le posizioni aperte dei fornitori di costi ammessi. Tali fatture sono state pagate dalla conferitaria.
Ai fini della presentazione della richiesta del credito d'imposta sui servizi digitali, normativa introdotta dal DL 34/2020, riteniamo che la stessa debba essere presentata dalla società conferitaria che ha i requisiti richiesti dalla normativa (codice ATECO e iscrizione al ROC) ed ha ereditato tutti i diritti soggettivi derivanti dall'operazione di conferimento.

Risposta: L'attuale società alla quale è stata conferito il ramo d’azienda e a cui sono passati crediti e debiti della società conferente, che ha sostenuto i costi digitali di connettività e hosting, è oggi legittimata a presentare l'istanza per il credito d'imposta, ancorché non fosse la stessa che aveva sostenuti quei costi originariamente e in quanto avente i requisiti previsti dall’art. 190 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto “Rilancio”).
Infatti la ratio della disposizione contenuta nel suddetto decreto è quella di offrire un ristoro parziale, mediante il riconoscimento del credito di imposta, alle spese sostenute per l’acquisizione di servizi digitali in un momento particolarmente difficile di mercato a causa dell’emergenza epidemiologica, sicché quel che conta, sotto questo profilo, è che il costo sostenuto sia riferibile all’attività editoriale e non ad altro. Inoltre alla data di entrata in vigore dell’art. 190 del decreto “Rilancio”, il conferimento si era già perfezionato e, dunque, poteva considerarsi già acquisita in capo alla società conferitaria la legittimazione ad esercitare ogni facoltà ed azione riveniente dal medesimo articolo 190; cosicché, se il patrimonio giuridico ceduto dalla società conferente alla conferitaria comprende crediti e debiti è da ritenere che comprenda anche le relative facoltà ed azioni, ivi compresa, da un lato, la legittimazione a presentare l’istanza per accedere al credito d’imposta in argomento e, dall’altro, l’assunzione dei debiti nei confronti dei fornitori dei servizi per i quali sono stati sostenuti i costi ammessi alla misura agevolativa.

Requisiti di accesso

Domanda: È possibile richiedere il credito digitale sui servizi per i quali si è già beneficiato di contributi pubblici (nello specifico bando voucher digitali 4.0 CCIAA Mantova)?

Risposta: L’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 dispone che il credito d'imposta per i servizi digitali è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

Pertanto la misura agevolativa non appare compatibile con il contributo previsto dal bando “Voucher digitali impresa 4.0” emanato dalla Camera di Commercio di Mantova, concesso per investimenti in ambiti tecnologici di innovazione digitale se esso è stato riconosciuto a fronte degli stessi servizi per i quali l’impresa intende richiedere il credito d’imposta.

Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione

Domanda: Un’impresa edita una testata sia in formato cartaceo che in formato digitale e vorrebbe accedere alla misura agevolativa per la propria testata, già registrata al Registro degli Operatori di Comunicazione come edizione “a stampa”. Ai fini del possesso del requisito di iscrizione al Registro, l’impresa chiede di conoscere se, avendo le due testate la stessa denominazione, sia sufficiente la suddetta registrazione o se deve procedere anche all’iscrizione della testata digitale, peraltro già regolarmente iscritta al Tribunale.

Risposta: Uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l’iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.

Essendo la testata iscritta soltanto come testata “a stampa”, è necessario che l’impresa editrice provveda ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l’edizione della testata in formato “elettronico” mediante l’apposito modello (n. 9), presente nella sezione dedicata agli “Adempimenti ROC” del sito dell’AgCom. Pertanto, per ulteriori informazioni e chiarimenti, si suggerisce di rivolgersi direttamente all’Autorità.

Una volta effettuato l’aggiornamento al Registro, l’impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta per i servizi digitali per la propria testata, edita anche in formato digitale.

Domanda: A quale data deve sussistere l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione? Alla data cui si riferisce la spesa o alla data di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito?

Risposta: L’iscrizione della testata “in formato elettronico” al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l’ammissione delle imprese editrici al credito d’imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l’agevolazione è richiesta.

Attribuzione codice ATECO

Domanda: L’art. 190 del d.l. n. 34/2020 dispone che “Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.” Al riguardo si richiede un cortese chiarimento in merito alla possibilità che tra le imprese beneficiarie (letteralmente imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione) possano essere annoverate anche le agenzie di stampa editrici di una testata giornalistica in formato digitale dotata della figura del direttore responsabile e registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Risposta: L’art. 190 del decreto-legge n. 34/2020 fa espresso riferimento alle imprese editrici di quotidiani e periodici quali soggetti che possono accedere al credito d’imposta per i servizi digitali; pertanto le agenzie di stampa, seppur editrici di testate giornalistiche in formato digitale conformi ai requisiti previsti dalla legge, non rientrano tra i beneficiari di tale misura agevolatrice, non essendo peraltro in possesso del codice ATECO specificatamente richiesto dal D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Domanda: Un’impresa con codice ATECO-RI 58.1 - Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali - che include attività di edizione di libri, giornali, riviste ed altri periodici, elenchi e mailing list, nonché di fotografie, incisioni, cartoline postali, calendari, moduli, manifesti e riproduzioni di opere d'arte - può concorrere per il credito d’imposta ai servizi digitali, pur non essendo in possesso dei codici specifici di classificazione previsti nel D.P.C.M. 4 agosto 2020?

Risposta: L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche:
- 58.13 (edizione di quotidiani);
- 58.14 (edizione di riviste e periodici).

Il credito d’imposta in questione si inserisce infatti nell’ambito delle “Misure per l’editoria” previste dal Capo II del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, dunque, destinatarie della misura sono le imprese editrici di quotidiani e periodici, a cui fa espresso riferimento l’art. 190 del decreto-legge n. 34 nell’individuare l’ambito soggettivo dei soggetti beneficiari.

L’attribuzione del solo codice generico 58.1 - che include anche attività diverse da quella editoriale - potrebbe integrare il requisito richiesto solo ove venga documentato che l’impresa svolge attività di edizione di una testata, quotidiana o periodica, e che i costi per l’acquisto dei servizi per i quali si chiede l’accesso all’agevolazione fiscale siano riferiti all’edizione in formato digitale della testata.

Domanda: La nostra società ha il codice ATECO 58.19; vorrei sapere se è possibile accedere al credito d’imposta per i servizi digitali pur avendo un codice differente dai quelli previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Risposta: L’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 4 agosto 2020, recante le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento del credito d’imposta ai servizi digitali, prevede, quale requisito di ammissione, l’attribuzione del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”, con le seguenti specifiche:
- 58.13 (edizione di quotidiani);
- 58.14 (edizione di riviste e periodici).

Il codice ATECO 58.19 “Altre attività editoriali” include tipologie di attività diverse da quella dell’edizione di una testata, quali: l’edizione, anche on-line di cataloghi commerciali, fotografie, incisioni e cartoline, biglietti di auguri, moduli, manifesti, riproduzioni di opere d’arte, materiale pubblicitario, altro materiale a stampa, calendari, cartoline riprodotte con sistemi meccanici o fotomeccanici, edizioni di registri e quaderni, edizione on-line di dati ed altre pubblicazioni.

Pertanto l’attribuzione di tale codice non consente l’accesso al credito d’imposta in questione, riservato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Domanda: La nostra azienda possiede 2 codici ATECO, che sono i seguenti:
- 63.12.00 portali web
- 58.14.00 edizione di riviste e periodici

La società gestisce diverse testate giornalistiche, tra cui una cartacea e tutte le altre online; avendo 2 codici di attività come dobbiamo comportarci?

Risposta: Poiché il codice ATECO 58.14 è uno dei codici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M.  4 agosto 2020, non sembra vi siano motivi di preclusione alla presentazione della domanda per accedere all’agevolazione fiscale. In ogni caso, per una corretta valutazione in fase di istruttoria, dovranno essere indicati nella domanda entrambi i codici ATECO posseduti dall’azienda.

Dipendenti

Domanda: L’art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, 34, specifica che uno dei requisiti necessari per inoltrare la domanda relativa al credito di imposta sia quello di avere almeno un dipendente a tempo indeterminato. A tal riguardo vorremmo sapere se sia valido anche un contratto part-time e da quando deve decorrere la data di assunzione.

Risposta: Anche il contratto part-time è valido ai fini del possesso del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento del credito di imposta per i servizi digitali, purché esso sia a tempo indeterminato; l’assunzione del dipendente deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza.

Domanda: in merito al requisito previsto dall’art. 190 del decreto legge n. 34, si chiede se nel conteggio di almeno 1 dipendente a tempo indeterminato possa essere considerato un apprendista.

Risposta: Ai fini del possesso del requisito previsto dall’art. 190, comma 1, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, l’occupazione di “almeno un dipendente a tempo indeterminato” può essere integrata anche mediante l’assunzione di un apprendista, purché tale condizione sussista al momento della presentazione dell’istanza.

Il contratto di apprendistato, infatti, sebbene caratterizzato da profili di singolarità inerenti al suo contenuto formativo e alla previsione di un peculiare diritto di recesso in capo alle parti, viene pacificamente considerato un contratto di lavoro subordinato “a tempo indeterminato”. In tal senso depongono il dato normativo (art. 41, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 169 del 1973) e di legittimità (Cass. n. 5051 del 2016; Cass. n. 17373 del 2017; Cass. n. 2365 del 2020), oltre che le linee interpretative adottate dai competenti organi amministrativi, come risulta dalla recente Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 – unitamente al Manuale operativo sull’apprendistato ad essa allegato – pubblicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Servizi ammissibili

Domanda: Sono ammissibili i costi relativi all’adattamento e pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web e i social network della testata?

In particolare: una rivista viene pubblicata come rivista in formato cartaceo e digitale; in cartaceo per la spedizione agli abbonati e la distribuzione in edicola; in digitale, attraverso sistemi di pubblicazione a pagamento ad uso esclusivo (www.miles33.com) o condiviso (es. PressReader, Readly, Zinio). La pubblicazione dei singoli articoli viene effettuata sul sito della testata con un estratto/anteprima che rimanda alla versione digitale per proseguire la lettura. Questi estratti vengono promossi con dei post sui diversi social network. Di fatto, quindi, questo lavoro di inserimento dei contenuti è un sistema di pubblicazione per la vendita delle copie della rivista.

La domanda è se il costo per questo lavoro di recupero dell’articolo, trasformazione per la pubblicazione sul sito e rilancio sui social network sia ammissibile.

Risposta: I costi per l’adattamento di contenuti della rivista sui siti web sono da considerarsi ammissibili se ricadono nell’ambito di acquisizione di servizi di manutenzione evolutiva per testate edite in formato digitale. Non sono invece ammissibili i costi relativi alla pubblicazione dei contenuti della rivista sui siti web o sui social network, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata – come più in generale i costi per servizi promozionali - non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Domanda: Cosa si intende per information technology di gestione della connettività? È possibile avere qualche esempio?

Risposta: Nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet.

Domanda: L’espressione “acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale” va interpretata nel senso che la sola manutenzione evolutiva deve essere riferita alle testate edite in formato digitale, mentre l’acquisizione dei servizi di server e l’hosting può essere effettuata dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per la totalità della loro attività?
Notebook, smartphone e storage possono essere considerati esempi di “information technology di gestione della connettività”?

Risposta: La misura è volta all’incentivazione dell’editoria digitale, pertanto sia l’acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva che l’acquisizione dei servizi di server e di hosting devono essere riferiti all’edizione della testata in formato digitale

Nell’ambito della categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet).

I costi relativi a dispositivi quali notebook, smartphone e storage non sono direttamente costi di rete, e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito della categoria “information technology di gestione della connettività”.

Domanda: Le fatture per servizi di streaming sono o meno da includere nella richiesta del credito d'imposta? Di fatto questo servizio è necessario per la trasmissione di una radio digitale/web radio (testata iscritta presso il tribunale); è quindi da considerarsi tra le spese di manutenzione evolutiva?
Per quanto riguarda invece i servizi di "information technology di gestione della connettività", è da intendersi ricompreso anche il costo della fibra e quindi tutte le reti? Oppure cosa si intende più specificatamente?

Risposta: I costi per i servizi di streaming non sono ammissibili, in quanto rientranti nei costi di gestione corrente della testata non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
Nell’ambito della categoria di costi “information technology di gestione della connettività” ricadono i costi per l’acquisto di software e hardware necessari alla gestione della connettività e costi per l’acquisto di servizi di connettività, tra cui è possibile indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di acquisto di dispositivi di rete quali switch, modem, router oppure costi per l’acquisto di servizi di collegamento a Internet. Il costo del collegamento ad Internet mediante fibra ottica è quindi da considerarsi ammissibile, purché tale collegamento sia effettivamente utilizzato per la gestione di una testata, quotidiano o periodico, edita in formato digitale.

Domanda: Avremmo bisogno di un chiarimento riguardo ai seguenti servizi digitali rientranti nell’agevolazione: information technology di gestione della connettività. Poiché in tale tipologia di servizio non viene fatto riferimento alle testate edite in formato digitale, che invece è presente nella prima tipologia di servizi agevolabili (acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale), riteniamo che possano considerarsi nel calcolo anche le spese di information technology e di gestione della connettività sostenute dall’azienda nel suo complesso. Risulterebbe comunque alquanto complicato, se non impossibile, determinare la quota parte di connettività e di gestione riferibile alle sole testate.

Risposta: Nella categoria dei costi “information technology di gestione della connettività” ricadono in generale quelli connessi all’attuazione di una rete, quindi i costi per l’acquisto di software e hardware necessari specificamente alla gestione della connettività ed i costi per l’acquisto di servizi di connettività (per es. l’acquisto di dispositivi di rete, quali switch, modem, router oppure l’acquisto di servizi di collegamento a Internet). Condizione necessaria all’ammissibilità dei costi per l’acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.

Domanda: Si chiede di indicare alcuni esempi di servizi ammissibili e non ammissibili.

Risposta: Si fornisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una indicazione di massima dei costi ammissibili:
• servizi di hosting di siti internet delle testate edite in formato digitale;
• servizi di protezione VPN per gli accessi ai siti internet delle testate edite in formato digitale;
• servizi di connettività ad Internet (es. ADSL, fibra ottica).
I costi relativi ai suddetti servizi dovranno essere indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di presentazione della domanda e la documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. 4 agosto 2020, dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo.

Si riportano altresì, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni servizi non ammissibili ai fini del credito d’imposta:
• servizi di e-commerce;
• licenze per utilizzo software di grafica;
• canoni per servizi di utilizzo, assistenza e supporto di app mobili.

Domanda: Possono rientrare, tra le spese ammissibili, i costi sostenuti per la trasmissione dati attraverso servizi di VPN? Si precisa che è un servizio utilizzato, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di nostre testate edite in formato digitale.

Risposta: I costi sostenuti per i servizi di VPN sono da considerarsi come ricompresi nella categoria dei costi “information technology di gestione della connettività”. Condizione necessaria all’ammissibilità dei costi per l’acquisto di tali servizi è il loro utilizzo, anche se non in via esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.

Domanda: Siamo editori di testate sia cartacee che digitali. Le testate cartacee che hanno anche la versione digitale sono iscritte al ROC. Le testate solo digitali non sono iscritte né in Tribunale né al ROC. Noi vorremmo chiedere il contributo solo per le testate digitali iscritte ma i costi che sosteniamo per hosting e altri servizi che rientrano nell'agevolazione sono trasversali ovvero sostenuti per tutte le testate digitali e non abbiamo fatture specifiche che fanno riferimento alla singola testata digitale. Possiamo pensare a una ripartizione dei costi sulla base di un driver rappresentato o dai ricavi della testata digitale registrata (sui ricavi complessivi) o un driver di altro tipo (di natura tecnologica)?

Risposta: Nel caso dei servizi di hosting, ove i relativi costi siano sostenuti anche per altre finalità (ad es. per testate on line non registrate), al fine di individuare i soli costi ammissibili all’agevolazione fiscale, si potrà richiedere al fornitore dei servizi un’attestazione integrativa della fattura con l’indicazione della quota dei costi riferibili alle testate digitali registrate ovvero, ove ciò non sia possibile, utilizzare un criterio di ripartizione basato sulla proporzione tra i ricavi della testata digitale registrata al ROC e i ricavi complessivi. Per quanto riguarda altri servizi diversi dall’hosting (quali ad es. i servizi di VPN), per i quali, per la loro natura di servizi condivisi, può risultare impossibile determinare la quota parte di costi riferibile a ciascuna finalità, condizione all’ammissibilità dei relativi costi è l’utilizzo di tali servizi, anche in via non esclusiva, alla produzione e gestione di testate edite in formato digitale.

Domanda: Nel 2019 abbiamo avviato un nuovo sito della nostra terza testata giornalistica. La piattaforma base da cui si parte è Wordpress (utilizzata in quasi tutti i siti del mondo), naturalmente è una generica piattaforma molto “generale” che deve essere adattata e personalizzata con lavori lunghi e complessi per divenire un buon sito di una testata giornalistica. E questo abbiamo fatto (e in realtà stiamo continuando a fare) con l'aiuto di 2 aziende esterne che si occupano proprio di customizzazione di siti. Il risultato è un sito strutturalmente e graficamente unico nel web. Ciò rientra nei servizi di manutenzione evolutiva?

Risposta: Le confermiamo che i costi relativi ai servizi indicati nel quesito rientrano nelle attività di manutenzione evolutiva e sono pertanto ammissibili ai fini del credito di imposta.

Domanda: Relativamente alla information technology di gestione della connettività vorrei gentilmente conferma se tra i servizi di connettività ad Internet (es. ADSL, fibra ottica) possono essere ricompresi i costi della telefonia mobile il cui traffico dati è utilizzato dai giornalisti per il caricamento delle notizie sul quotidiano di informazione.

Risposta: Le spese indicate rientrano nella categoria dei servizi di “information technology di connettività” e sono pertanto ammissibili ai fini del credito di imposta se il quotidiano di informazione è una testata edita in formato digitale iscritta al ROC.

Domanda: Il costo sostenuto per la realizzazione di un App rientra nelle spese ammissibili?

Risposta: Il costo per la realizzazione di un App rientra nelle spese ammissibili all’agevolazione fiscale se è sostenuto per servizi di manutenzione evolutiva di tale App; è inoltre condizione necessaria all’ammissione delle spese che l’App sia finalizzata alla gestione di testate edite in formato digitale nelle diverse funzionalità (es. fruizione, sfoglio, distribuzione, etc.).

Domanda: In merito alla compilazione della domanda per credito d'imposta - servizi digitali, sono ritenute valide spese fuori dal territorio nazionale? Nella fattispecie, Ucraina e Germania

Risposta: L’art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto il credito d’imposta per i servizi digitali, non pone alcun divieto specifico per le spese effettuate fuori dal territorio nazionale, purché siano rispettati i criteri di certificazione delle spese previsti al comma 3 del medesimo articolo, secondo cui  “…………. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile”, nonché i requisiti previsti dal D.P.C.M.  4 agosto 2020, relativi alla residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero alla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici.

Domanda: In merito alla compilazione della domanda per credito d'imposta - servizi digitali, nel campo degli importi spesi nell'anno 2019, è da intendersi esclusa IVA?

Risposta: L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese indicate all’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020 al netto dell’IVA.

Domanda: Nell’ambito dei costi di information technology di gestione della connettività, possono rientrare i costi sostenuti per il noleggio di router, modem etc.? Bimestralmente paghiamo un canone alla compagnia telefonica, comprensivo sia costo di connettività che relativo al noleggio dei dispositivi di rete; quindi parliamo di noleggio non di acquisto, rientrerebbero ugualmente?

Risposta: Anche i costi sostenuti per il noleggio di router e modem, al pari dei costi di acquisto di apparati di connettività, in quanto rientranti nella categoria information technology di gestione della connettività sono da ritenersi ammissibili ai fini del credito di imposta per i servizi digitali.

Domanda: Il costo relativo al cloud, che di fatto copre per intero i costi di server e hosting in quale delle due categorie deve essere inserito?

Risposta: Il costo relativo al cloud può essere inserito nella categoria di costi di hosting se è relativo a servizi di cloud hosting per le testate edite in formato digitale.

Domanda: Abbiamo un dubbio su una spesa relativa a uno strumento (software/piattaforma) che usa la redazione web del nostro quotidiano online per monitorare l’andamento delle notizie sui social e su altri siti. È una spesa ammissibile che può essere inclusa nella categoria “Manutenzione evolutiva”?
Inoltre, sono ammissibili i costi relativi agli ammortamenti effettuati nell’anno 2019 riferiti a fatture ricevute in anni precedenti e contabilizzate a cespite ma con una quota di ammortamento nel 2019? Abbiamo una serie di costi di ammortamento relativi all’implementazione del sistema editoriale.

Risposta: I costi per la spesa relativa a uno strumento per monitorare l’andamento delle notizie sui social e su altri siti non sono ammissibili ai fini del credito di imposta per i servizi digitali, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di spesa indicate dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020.
Le procedure d'ammortamento, ove configurabili secondo la vigente normativa civilistica, rendono la spesa effettiva partecipante, per quote, alla determinazione del reddito dei singoli esercizi di durata del piano d’ammortamento. Tale considerazione non appare in contrasto con quanto stabilito dall’art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, norma che ha introdotto il credito d’imposta per i servizi digitali e che riconosce “un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato
digitale, e per information technology di gestione della connettività”, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. I costi rimborsabili, ovviamente, si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all’esercizio 2019.

Domanda: scrivo per sapere se le spese inerenti alla telefonia fissa su cui poggia la rete internet possono essere ammissibili ed eventualmente se può esserlo solo, la parte inerente a internet.

Risposta: Ai fini del credito d’imposta sono da ritenersi ammissibili i soli costi relativi al traffico dati (Internet), distinti dai costi per la telefonia fissa, inerenti anche in modo non esclusivo alla gestione della testata digitale.

Domanda: abbiamo sostenuto nel 2020 una spesa relativa allo sviluppo di una tecnologia che implementa le funzionalità del nostro sito della nostra Testata edita in formato digitale. In particolare si tratta di una tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale per creare newsletter e contenuti ad hoc per i nostri lettori. È stata studiata per favorire l’evoluzione della notizia ed offrire al lettore non più mera informazione ma un’esperienza editoriale cucita sui propri interessi, comportamenti e in linea con i trend del momento. Grazie a questa tecnologia possiamo identificare il miglior contenuto da proporre al lettore del nostro quotidiano anche sulla base di tendenze social. È una spesa ammissibile che può essere inclusa nella categoria “Manutenzione evolutiva”?

Risposta: Si ritiene che la spesa relativa a tale funzionalità rientri tra i costi ammissibili ai fini del credito d’imposta per i servizi digitali.

Documentazione

Domanda: Secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020, ai fini dell’accesso al credito d’imposta per i servizi digitali, l'effettuazione delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata da determinati soggetti abilitati.
È possibile avere maggiori informazioni riguardo alla suddetta attestazione e alla documentazione che l’impresa editrice deve produrre?

Risposta (riformulata): Ai sensi dell’art. 35, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, del D.P.C.M. 4 agosto 2020, ai fini dell’ammissione al credito d’imposta per i servizi digitali, l’avvenuta effettuazione delle relative spese deve essere attestata mediante dichiarazione dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché alla conformità di queste ultime alla documentazione contabile.
In particolare tale attestazione può essere rilasciata:
a) dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ove la dichiarazione fiscale sia stata predisposta dallo stesso centro (art. 35, comma 1, lett. a, del D.lgs. n. 241/1997);
b) dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso dei diplomi indicati dall’art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997, su richiesta dei contribuenti e purché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte;
c) dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 4 agosto 2020).
La documentazione attestante le spese sostenute secondo le modalità sopra indicate non dovrà essere fornita in sede di domanda, ma dovrà essere tenuta a disposizione dell’amministrazione ed esibita in fase di controllo successivo.

Domanda: Per le aziende aventi esercizio non coincidente con l’anno solare (nel caso specifico, l’esercizio sociale chiude il 31 maggio di ogni anno), quali fatture devono essere indicate ai fini della domanda per fruire del credito di imposta? Quelle relative all’anno solare 2019 (1.1.2019-31.12.2019) ovvero quelle dell’esercizio al 31 maggio 2020 (1.6.2019-31.5.2020)?

Risposta: Ai sensi dell’art. 190, comma 1, del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34 il credito d’imposta per i servizi digitali è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019; pertanto, le fatture prese in considerazione ai fini del credito d’imposta sono quelle riferite all’anno solare (1.1.2019 - 31.12.2019).

Domanda: Vorrei sapere se è possibile comprendere tra le spese agevolabili una fattura datata dicembre 2019 relativa all’acconto per la creazione del nuovo sito internet di un quotidiano in acconto su una fornitura poi conclusa nel 2020. Il pagamento della suddetta fattura è avvenuto nel 2020 è il costo relativo è stato indicato nel bilancio 2020 (mentre nel 2019 figurava solo come acconto a fornitori).

Risposta: Considerato che il pagamento della fattura è avvenuto nell’anno 2020, il relativo costo può ritenersi ammissibile ai fini del credito d’imposta.

Modalità di fruizione del credito

Domanda: Volevo sapere se e quando posso utilizzare il credito di imposta per l’anno 2020, oppure se devo aspettare comunicazione da parte vostra.

Risposta: L’art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 4 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 28 settembre 2020 dispone che, entro il 31 dicembre dell’anno 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui è riconosciuto il credito d’imposta per i servizi digitali, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto; tale elenco, approvato con decreto del Capo del Dipartimento, sarà pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso e contestualmente trasmesso all’Agenzia delle entrate.
Ai sensi dello stesso D.P.C.M., il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Il credito d’imposta deve essere inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 6, del citato D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Aiuti di Stato de minimis

Domanda: Ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2020, il credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Considerato che, tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE duramente colpiti dalla crisi, il 19/3/2020 la Commissione UE ha introdotto il "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno alle imprese sfruttando la flessibilità massima prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, si chiede se il limite di cumulo degli Aiuti di Stato concessi nel triennio all’impresa unica, debba riferirsi alla soglia dei 200.000 euro (art 3, paragrafo 2 REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013), oppure al nuovo plafond previsto dal Temporary Framework, pari ad 800.000 euro (Sezione 3.1, punti 21-23-bis).

Risposta: Il credito di imposta per i servizi digitali è soggetto al limite “ordinario” degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, espressamente richiamato dalla disposizione legislativa (art. 190 del c.d. decreto “Rilancio”) che ha previsto la misura agevolativa; ad essa pertanto non si applica la soglia prevista dal Temporary Framework (COM 2020/C 91 I/01).

Trattamento fiscale

Domanda: Si chiede di sapere se il credito d'imposta per i servizi digitali ai sensi dell'art. 190 del DL 34/2020 è imponibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Risposta (rettificata in data 3 novembre 2021 dalla seguente): Il credito d'imposta per i servizi digitali è stato istituito dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il comma 1 dell'articolo 10-bis, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19», del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto ristori"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Alla luce di tale disposizione, è da ritenere che il credito in esame, ai fini IRES, IRPEF e IRAP, non concorre alla formazione dell’imponibile.

In tal senso si è peraltro espressa anche l’Agenzia delle entrate, seppur con riferimento al regime fiscale dei contributi erogati per sostenere il settore della cultura, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ex art. 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto cura Italia) che, nella risposta alla istanza di interpello n. 46 del 2021, riguardo all’art. 10-bis del “decreto ristori” ha affermato che “Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici”.

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