FAQ - Contributo per copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nell’anno 2021

 

Scarica le FAQ (aggiornate al 16 novembre 2023)

Le risposte relative ai quesiti hanno carattere “generale” e contribuiscono unicamente a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo, non anticipando in alcun modo l’esito dell’istruttoria che può avvenire, in concreto, solo sulla base della documentazione presentata o agli atti del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali.

 

QUESITO n.1:

Un’impresa chiede se, ai fini dell’accesso all’agevolazione, per vendita delle copie cartacee di quotidiani e periodici deve intendersi quella effettuata sul solo territorio nazionale, con esclusione di quelle vendute all’estero.

RISPOSTA:

Ai fini della misura agevolativa in esame sono escluse le vendite all’estero, posto che l’agevolazione persegue lo scopo di sostenere la qualità e quantità dell’informazione offerta in Italia.

A tal proposito si richiama il punto 2.1 (6) della decisione della Commissione europea n. C(2023)5271final del 28 luglio 2023, pubblicata il 25 agosto 2023 (Aiuto di Stato “SA.106115), con la quale è stata autorizzata l’agevolazione per l’anno 2022: “The Italian authorities confirm that the aid will therefore be paid out only on condition that the recipient allocates the amount to the maintenance of the distribution of printed copies, in order to favour the quantity and quality of the general information offered in Italy….”

Inoltre, l’art. 1, comma 3, lett. c) del decreto attuativo del 12 settembre 2023, prevede che nella domanda il richiedente si impegni a destinare le somme di cui al contributo al mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e qualità dell’informazione generale offerta in Italia.

QUESITO n.2:

Il provvedimento del Capo del Dipartimento del 12 settembre 2023 prevede (art. 1 comma 3, lettera b)) che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si attesti il numero delle copie vendute nel corso del 2021 in tre distinti canali di vendita (abbonamento, edicola, punti di vendita non esclusivi). Successivamente (art. 1, comma 5) si indicano le copie vendute escluse dal contributo: quelle vendute tramite strillonaggio, quelle vendute in blocco e quelle per le quali non è individuabile il prezzo di vendita. 

  • Un’impresa chiede se tutte le copie vendute che utilizzano uno dei tre canali indicati (nelle edicole, nei punti vendita non esclusivi, in abbonamento, ivi comprese quelle vendute tramite consegna postale, tramite ritiro in edicola, tramite servizi di consegna a domicilio, ecc) siano ammesse al contributo e se sono quindi escluse dal contributo unicamente le copie che utilizzano il canale dello strillonaggio, che siano oggetto di vendita in blocco (pluralità di copie ad un unico soggetto) e che non hanno un prezzo di vendita individuabile.
  • La medesima impresa chiede se il numero delle copie vendute indicate nella dichiarazione sostitutiva debba essere al lordo o al netto delle copie vendute tramite strillonaggio, vendite in blocco o con prezzo di vendita non individuabile. 
  • Un’altra impresa chiede se ai fini dell’accesso all’agevolazione “per  copia cartacea di quotidiani e periodici venduti, anche mediante abbonamento, nel corso dell’anno 2021 a titolo oneroso in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, ad esclusione delle copie cartacee oggetto di vendita in blocco”,  sono da intendersi anche i singoli abbonamenti spediti per il tramite del servizio postale  sottoscritti quindi, presso gli Uffici  abbonamenti di ciascun editore.

RISPOSTA:

Il contributo straordinario di cui all’art. 3 del DPCM 28 settembre 2022 (Fondo straordinario per l’editoria – anno 2022) si riferisce anche agli abbonamenti distribuiti “per il tramite del servizio postale”; non è infatti presente nella norma alcuna esclusione per i suddetti abbonamenti, né tale esclusione appare desumibile dalla “ratio” dell’agevolazione specifica. Si conferma quindi che tutte le copie vendute che utilizzano uno dei tre canali indicati (in abbonamento, nelle edicole, nei punti vendita non esclusivi), sono ammesse al contributo. Sono escluse dal contributo unicamente le copie che utilizzano il canale dello strillonaggio, che siano oggetto di vendita in blocco (pluralità di copie ad un unico soggetto) e che non hanno un prezzo di vendita individuabile.  

Si precisa inoltre che nella domanda di accesso all’agevolazione dovrà essere indicato il numero delle sole copie per le quali si chiede il contributo, ossia quelle vendute con prezzo individuabile attraverso i tre distinti canali indicati (abbonamento, edicola, punti vendita non esclusivi). Tale numero dovrà essere riscontrabile attraverso il prospetto analitico (di cui al co. 4, art.1 del decreto attuativo 12 settembre 2023) certificato da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, che dovrà quindi riportare in modo dettagliato il numero delle sole copie vendute per le quali si chiede il contributo.

QUESITO n.3:

Un’impresa chiede se il contributo di cinque centesimi per copia venduta è oggetto di tassazione IRES. 

RISPOSTA:

Si conferma che il contributo in esame concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento.

I tre giornalisti devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente se  part-time o full time.

QUESITO n. 4:

  • Un’impresa ha ceduto, con effetto dall'1/1/2022, ad un terzo editore (cessionario) alcune testate; pertanto, le copie cartacee vendute nell'anno 2021, base di calcolo del contributo (e i relativi costi di produzione delle stesse) sono in capo all'editore cedente. Nell'anno 2022, anno per il quale è stato stanziato il Fondo straordinario, le testate fanno capo all'editore cessionario. Alla luce di quanto sopra, si chiede quale editore (cedente o cessionario) sia legittimato a richiedere il contributo per le testate cedute con effetto dall’1/1/2022.
  • Un’altra impresa chiede quale sia il soggetto titolato ad accedere al contributo dei 5 centesimi per copia venduta nel 2021 qualora, nel corso del 2021 o successivamente, la testata sia stata oggetto di cessione ad altro editore; in particolare chiede se il contributo spetti:
    • all'editore che ha pubblicato la testata nel 2021;
    • all'editore che ha pubblicato la testata nel corso del 2022 (anno di riferimento del contributo);
    • all'editore che edita la testata alla data di presentazione della domanda.  
  • La medesima impresa chiede inoltre se un editore che abbia cessato la pubblicazione di una propria testata nel corso del 2021, o successivamente, abbia diritto al contributo relativamente alla testata non più edita alla data di presentazione della domanda. 

 

RISPOSTA:

In via preliminare si precisa che il contributo in esame non è riconosciuto a copertura dei costi specificamente sostenuti dall’impresa editrice per la produzione della testata, ma è correlato alle copie vendute nell’anno 2021. Inoltre il contributo è concesso anche nella “prospettiva” di destinare la somma percepita al mantenimento della distribuzione delle copie cartacee, per favorire la quantità e la qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni nonché del livello occupazionale dei giornalisti.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che nel caso in cui la testata sia stata ceduta nel corso del 2021 o successivamente ad altro editore, quest’ultimo sia legittimato a presentare la domanda di contributo con riferimento a tale testata, a condizione che questa continui ad essere pubblicata e che l’editore “cessionario” abbia tutti i requisiti “soggettivi” previsti dalla normativa per l’accesso all’agevolazione.

Nel caso in cui la testata, le cui copie sono state vendute nell’anno 2021, abbia, medio tempore, cessato le pubblicazioni, ma l’impresa continui a svolgere la propria attività editando altre testate, il contributo può essere riconosciuto in capo all’impresa, in una prospettiva di sostegno alla complessiva attività editoriale, tenuto conto che proseguendo la propria attività editoriale essa potrà assolvere all’impegno di destinare il contributo al  mantenimento della distribuzione di copie cartacee, per favorire la quantità e la qualità dell’informazione generale offerta in Italia ed evitare una riduzione della foliazione delle pubblicazioni, nonché del livello occupazionale dei giornalisti.

QUESITO n. 5:

Un’impresa, con riferimento alla presenza in organico di almeno tre giornalisti, requisito di accesso al contributo, pone le seguenti domande:

  • in quale momento deve essere valido questo requisito?
  • i tre giornalisti possono essere anche titolari di un contratto part-time oppure devono avere un contratto full- time a tempo indeterminato?

RISPOSTA

Per l’accesso al contributo straordinario per le copie cartacee di quotidiani e periodici venduti nel corso del 2021, il requisito dei tre giornalisti deve essere posseduto sia con riferimento all’anno 2021, anno in cui sono state effettuate le vendite cui è correlato il contributo, che alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione. I tre giornalisti devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente se  part-time o full time.

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