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Credito di imposta edicole

L’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

L'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha poi prorogato la misura, con alcune modifiche, anche per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Con D.P.C.M. 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, sono disciplinate le disposizioni applicative del credito d’imposta.

Con circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020, sono state fornite precisazioni in merito alle modalità applicative del credito d'imposta per l’anno 2020.

Chi può accedere al beneficio

Per l'anno 2019, il credito di imposta era destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170(c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresentasse l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Per l'anno 2020, il credito di imposta era destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170(c.d. punti vendita non esclusivi). Ai sensi dell'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresentava l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;
  3. imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta è destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare,
  • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
  • nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170(ammesse per i soli anni 2019 e 2020): la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
  • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022): la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Come e quando presentare la domanda

Per l’anno 2022, gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono inoltrare la domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre 2022.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".

Calcolo del credito

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

  1. imposta municipale unica (IMU);
  2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  4. tassa sui rifiuti (TARI);
  5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (per l’anno 2019, tali spese erano ammesse a condizione che l'esercente operasse come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).

Dall'anno 2020, il credito di imposta può essere altresì parametrato agli importi pagati nell'anno precedente per:

  1. servizi di fornitura di energia elettrica
  2. servizi telefonici e di collegamento a Internet
  3. servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

(Per i punti vendita "non esclusivi" tutte le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi).

Per gli anni 2021 e 2022, il credito di imposta può essere parametrato, oltre che a tutte le sopracitate voci di spesa, anche agli importi pagati nell'anno precedente per:

  1.  l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici
  2. l'acquisto o il noleggio di dispositivi POS.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro a partire dall'anno 2020 per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

Riconoscimento del credito

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato su questo sito entro il 31 dicembre di ciascuno anno cui si riferisce il beneficio.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Normativa

Per saperne di più

  • Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ

Per maggiori informazioni

    • Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 26 agosto 2022)
    • Per assistenza tecnica per l'accesso al portale o per la compilazione della domanda contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
    • Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicata credito.edicole@governo.it
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