27 aprile 2021
È pubblicato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari - di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. - trasmesso al Dipartimento dall’Agenzia delle entrate.
Nell'elenco sono individuati tutti i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2021 (c.d. prenotazione).
Si sottolinea che nell’elenco è indicato l’importo del “credito teoricamente fruibile” per i soli soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” unicamente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, in quanto non è stato ancora possibile definire lo stanziamento da destinare all’agevolazione relativamente alle Emittenti radiotelevisive
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha direttamente stabilito uno stanziamento, per i soli investimenti pubblicitari sui giornali, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mantenendo per questi la disciplina derogatoria più favorevole introdotta nell’anno 2020 (sostanzialmente credito calcolato sull’intero investimento pubblicitario), ma non anche per gli investimenti sulle radio e televisioni. Per queste ultime risulta, al momento, vigente la ordinaria disciplina pre-covid. Naturalmente, per quanto appena chiarito, gli importi di “credito teoricamente fruibile” indicati nell’elenco subiranno inevitabilmente variazioni a seguito della definizione delle risorse destinate agli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive.
Solo dopo la definizione dell’ammontare complessivo dello stanziamento, infatti, sarà possibile determinare gli importi definitivi del credito di imposta “teoricamente fruibile” e la percentuale provvisoria di riparto nel rispetto della disciplina del de minimis.
L’elenco dei richiedenti con l’indicazione degli importi definitivi del credito di imposta “teoricamente fruibile” sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Resta fermo che, per poter accedere all’agevolazione, tutti i soggetti che hanno già inviato la “comunicazione per l’accesso al credito di imposta” per l’anno 2021, debbono in ogni caso inviare telematicamente, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Tale attestazione, relativa agli investimenti effettivamente realizzati nel corso dell’anno cui l’agevolazione si riferisce, andrà inoltrata, come negli anni precedenti, tramite l’apposita piattaforma resa disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
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