FAQ Contributo edicole 2023 sulle spese sostenute nel 2022

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Investimenti agevolabili

PREMESSA: Ai fini dell’accesso, per l’anno 2023, al contributo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, le imprese non possono inserire in domanda le spese sostenute nel 2022,  con riferimento alle lettere “i) Spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS” e “j) altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico” del comma 3, dell’articolo 2 del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023, qualora abbiano già usufruito del “Bonus edicole 2022” per le medesime spese.

 

QUESITO: Alcuni edicolanti chiedono alcuni esempi di trasformazione digitale o ammodernamento tecnologico in ambito edicole, in modo da individuare investimenti riconducibili a tali interventi, come ad esempio l’acquisto di un nuovo PC, stampante e un software di carico/scarico merci, registratore di cassa, cellulare
RISPOSTA:
Per quanto riguarda gli "interventi di trasformazione digitale o di ammodernamento tecnologico" che possono essere coperti dalla misura agevolativa, non esiste un elenco predefinito e il criterio generale si deve ispirare alle finalità indicate nella norma di riferimento ovvero alle diverse e peculiari necessità e situazioni dei richiedenti il bonus. In ogni caso i costi sostenuti nell'anno 2022, relativi agli interventi effettuati/acquisti, in sede di domanda di accesso all’agevolazione, devono essere esposti al netto dell’IVA. È inoltre necessario conservare la fattura e la documentazione che dimostri la tracciabilità del pagamento, il quale deve risultare riconducibile al beneficiario.

 

QUESITOMolti edicolanti - nell’ambito del processo di digitalizzazione - si sono “informatizzati” dotandosi di software gestionali offerti dal Distributore Locale e creando un collegamento digitale con lo stesso. Le forniture vengono così quindi gestite con l’ausilio di programmi ad hoc. Tali attività rientrano negli interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico? L’edicola può fruire del contributo anche se i contratti sono anteriori al 2022 ma l’attività è proseguita anche nel corso del 2022?
RISPOSTA: L’attività di “informatizzazione”, per collegarsi digitalmente alla rete della Distribuzione Locale, al fine di gestire le forniture, può rientrare tra gli “interventi di trasformazione digitale e/o ammodernamento tecnologico”, previsti dal D.P.C.M. 10 agosto 2023 e dal relativo decreto di attuazione 28 novembre 2023 per l’accesso al Contributo a favore delle edicole, per l’anno 2023, sulle spese sostenute nell’anno 2022. L’impresa può fruire del contributo anche se i contratti stipulati per lo svolgimento di tale attività sono anteriori al 2022, purché le spese derivanti da tali accordi siano state sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022.

 

QUESITOMolti edicolanti nell’ambito del processo di digitalizzazione e adeguamento tecnologico si sono dotati di attrezzare per eseguire pagamenti elettronici o servizi aggiuntivi a vantaggio della clientela (pagamento utenze, ricariche telefoniche etc.), sostenendo i relativi oneri o corrispondendo canoni a società terze. Possono accedere al contributo, previsto per l’anno 2023, sulle spese sostenute nel 2022?
RISPOSTA: Si, purché le spese esposte siano state sostenute nel 2022.

Requisiti per l’accesso al “contributo edicole 2023 sulle spese sostenute nel 2022”: codici di classificazione ATECO richiesti

QUESITO: Un edicolante chiede se sia possibile presentare una domanda per usufruire del contributo per le edicole qualora il soggetto nel proprio punto vendita unitamente alla vendita di giornali venda anche ricariche telefoniche/biglietti autobus e qualche dolciume?

QUESITO: Si chiede se il titolare di un’edicola esclusiva ma impura, con principale attività di vendita al dettaglio di prodotti editoriali, che ha aggiunto dei prodotti extra editoriali quali piccola cartoleria e giocattoli rientri tra gli aventi diritto al contributo.

QUESITO: si chiede se nel caso di un’edicola in cui si svolge come attività prevalente il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Cod. Ateco 47.62.1) e come attività secondarie, il commercio al dettaglio di libri (cod. Ateco 47.61) e cartoleria (47.62.2), le attività secondarie possano precludere la possibilità di richiedere il contributo?

RISPOSTA: Il “contributo edicole 2023 per le spese sostenute nel 2022”, istituito dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, e disciplinato dall’articolo 2, del decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria 29 novembre 2023, è destinato agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. In tale categoria rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario/prevalente il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.

L’assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali come attività primaria/prevalente preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.

Introduzione del canone unico patrimoniale, sostitutivo degli importi pagati a titolo di cosap e gli importi pagati a titolo di tosap, ai fini del calcolo delle spese che concorrono alla determinazione del “contributo edicole

QUESITO: Considerato che la normativa ha disposto che una serie di tributi o canoni, tra cui il COSAP e la TOSAP, sono stati sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale (CUP), tale tributo unico può essere ammissibile quale voce di spesa nella domanda di cui al DPCM citato?

RISPOSTA: Poiché la legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019, ha previsto, all’articolo 1, comma 816, che i comuni, province e città metropolitane istituissero in sostituzione di TOSAP e COSAP, nonché di altri tributi locali che avevano come presupposto la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone unico patrimoniale (CUP) a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai fini della presentazione della domanda di accesso al contributo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, è possibile inserire tale Canone in luogo delle imposte citate nel suddetto D.P.C.M. Qualora il nuovo tributo non fosse stato ancora istituito ed applicato nel 2022 dal comune o altro ente nel cui territorio è sito il punto vendita, le imprese potranno inserire le eventuali spese sostenute per TOSAP o COSAP.

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