Criteri e regole per la pianificazione sui mezzi di comunicazione di massa
L'Amministrazione dello Stato, nella pianificazione delle proprie campagne di comunicazione istituzionale, è tenuta a rispettare la ripartizione per quote prevista dall'art. 49 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208 e sue ss.mm. Tale ripartizione è sottoposta al controllo da parte dell'Autorità Garante per la Comunicazione.
Le quote in sintesi
Ogni Amministrazione deve impegnare, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario di ogni capitolo destinato alla pubblicità istituzionale:
- almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, a favore di radio nazionali o equiparate stampa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 250, art. 10, comma 1, che trasmettono quotidianamente programmi informativi per almeno il 25% delle ore di trasmissione, a favore dei siti Internet iscritti al Registro Operatori Comunicazione (ROC);
- almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione Europea.
Le affissioni (outdoor) non sono computate ai fini dell’applicazione delle quote di destinazione di cui al citato art. 49, Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e sue ss.mm.
Normativa
- Legge 7 agosto 1990, n.250, art. 10, comma 1, equiparazione delle radio a diffusione nazionale alla stampa quotidiana;
- Legge 7 giugno 2000, n.150. Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e sue ss.mm., art. 49. Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009. Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte di amministrazioni dello Stato;
- Circolare del Sottosegretario di Stato del 6 giugno 2011 concernente chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone particolari limiti sulle spese di pubblicità per le Amministrazioni centrali dello Stato.