Agenzie di stampa di rilevanza nazionale
L’elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale, alle quali le pubbliche amministrazioni possono rivolgersi mediante procedure negoziate per l’acquisizione di notiziari generali, è istituito presso il Dipartimento, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
I requisiti e i parametri necessari per l’iscrizione nell’elenco sono stati inizialmente definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 11 luglio 2023. Al termine del primo triennio di applicazione, il DPCM 4 agosto 2026 ha modificato il DPCM 11 luglio 2023 integrando la disciplina precedente. Testo novellato vigente del DPCM 11 luglio 2023
Il DPCM 4 agosto 2026: requisiti e principali novità
Il DPCM novellato conferma i principi fondamentali della riforma, tra cui il criterio che commisura il valore economico delle risorse stanziate al numero dei giornalisti impiegati e alla solidità dei relativi rapporti contrattuali.
Tra le principali novità introdotte, figura il requisito relativo alla presenza, presso l’Agenzia di stampa, di una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del “Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”.
Adempimenti per le Agenzie già iscritte e nuove domande di iscrizione
Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale già iscritte nell’elenco sono tenute, ai fini della permanenza nello stesso, a comunicare al Dipartimento il possesso dei requisiti e dei parametri previsti dal DPCM, come integrati dal DPCM 4 agosto 2026.
Le Agenzie che maturino i requisiti necessari per l’iscrizione successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM 4 agosto 2026 possono presentare la relativa domanda dal 1° al 31 ottobre di ciascun anno, secondo le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 2, comma 2, del DPCM.
Modelli d’istanza e dichiarazione del possesso dei requisiti:Domanda d’iscrizione - Allegato A - dichiarazione - Allegato B - dichiarazione |
Il Dipartimento provvede all’aggiornamento dell’elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute, nonché nei casi di cancellazione conseguenti alla perdita dei requisiti richiesti. Alle Agenzie interessate si applica, inoltre, quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del DPCM.
Accesso alle procedure negoziate
Le Agenzie iscritte nell’Elenco possono accedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, alle procedure negoziate finalizzate all’acquisizione di notiziari generali e speciali, di carattere nazionale, internazionale e regionale, anche in formato video-fotografico.
I servizi oggetto delle procedure sono destinati alle amministrazioni dello Stato, comprese le relative articolazioni periferiche, agli enti pubblici e alle autorità amministrative indipendenti, nonché, su espressa richiesta, agli organi costituzionali.
I contratti stipulati con il Dipartimento all’esito delle procedure negoziate hanno durata annuale e possono essere rinnovati per ulteriori due anni, fermo restando il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco.
Chiarimento nuova lettera f) dell’art. 2, comma 1:
Con riferimento alla sussistenza all’interno dell’Agenzia della nuova figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale (art. 2, comma 1, lettera f), spetta a ciascuna agenzia di stampa individuare a tale proposito un lavoratore subordinato o un consulente/collaboratore esterno, a patto che quest'ultimo sia contrattualizzato a tal fine. La figura deve necessariamente essere formalmente individuata tramite apposito atto di designazione/nomina ed il relativo nominativo deve essere comunicato al Dipartimento per l’informazione ed editoria.