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Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali

L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle  modifiche normative introdotte dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione (per “analoghi investimenti” sullo “stesso mezzo di informazione”, si intendono investimenti sullo “stesso canale informativo”, cioè sulla stampa cartacea e online)
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Con il decreto regolamentare, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della normativa, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alla procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.

Chi può accedere al beneficio

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all'agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Come e quando presentare la domanda

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.

Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, una valle della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .

Per saperne di più

Elenco dei richiedenti

Anni precedenti

  • Elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso all'anno 2020
  • Elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso all'anno 2018

Elenco degli ammessi

  • Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 aprile 2023 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2022
  • Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 7 aprile 2022 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2021

Anni precedenti

  • Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 25 marzo 2021 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2020
  • Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 marzo 2020 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2019
  • Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell'11 aprile 2019 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per gli anni 2017 e 2018
  • Il comunicato dell'11 aprile 2019  con le istruzioni per la fruizione del credito per gli anni 2017 e 2018

Comunicati

Normativa

Per maggiori informazioni

  • Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicata info.bonuspubblicita@governo.it
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