"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni" (Art. 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28).
Le campagne di pubblica utilità, che le Amministrazioni ritengono indispensabili ed indifferibili per l’efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, dovranno recare esclusivamente l’emblema della Repubblica oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, ecc.) necessari a veicolare l’iniziativa di comunicazione.
Le Amministrazioni interessate dovranno sottoporre all'AGCOM l'intenzione di svolgere le attività di comunicazione ritenute indispensabili, allegando i materiali già realizzati in forma anonima, per eventuali osservazioni.
Le Amministrazioni che nel suindicato periodo intendano richiedere al Dipartimento per l’informazione e l’editoria la messa in onda delle proprie iniziative di comunicazione sulle reti RAI dovranno allegare la risposta positiva espressa dall'AGCOM.
Normativa
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28 Artt. 8-11-septies. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica